Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 691 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 691 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 14/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO CANTONE ALDO N. IL 30/04/1952
avverso la sentenza n. 80/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/20131a relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

cW

-14,22-1A-D

Udito, per la parte civile, l’Avv
litaita°

Udit i difensorAvv.
i
1,(2ALC~’C’ ge-CAR-a-

oLe

3A9

949ki0 (31 15-tre-QQA:(1

15411/2013
RITENUTO IN FATTO

2.La corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha ritenuto le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante ed ha rideterminato la pena inflitta in anni uno e mesi
quattro di reclusione con sospensione condizionale della stessa.
Questi i fatti all’origine della vicenda: poco prima della mezzanotte del 15
gennaio 2008, due persone si erano arrampicate sul solaio di un fabbricato in
costruzione eretto lateralmente all’area su cui si trovava l’abitazione del Gallo
Cantone; quest’ultimo, allertato dai rumori provenienti dal fabbricato in
questione, prelevava dal cassetto del comodino la pistola da lui legalmente
detenuta e dopo avere acceso la luce della camera da letto e spalancata la
finestra, esplodeva al buio tre colpi di pistola, di cui uno attingeva alla
schiena, nella regione lombare, Mennillo Mario, recidendo la vena iliaca e
cagionando la morte del predetto a seguito della violenta emorragia.
Entrambi i giudici non davano credito alla versione fornita dall’imputato
secondo cui i rumori provenivano dal bar sottostante in cui i ladri, o almeno
uno di essi, stava cercando di entrare e ritenevano che la fattispecie non
potesse essere ricondotta alla scriminante della legittima difesa sia pure
putativa, ma che invece si dovesse riconoscere la responsabilità del Gallo
Cantone per omicidio colposo con previsione dell’evento. In particolare si
accertava che ad agire erano stati tre malviventi intenzionati a commettere
un furto in un vicino caseificio, due dei quali si erano posizionati sul fabbricato
in costruzione prospiciente l’abitazione dell’imputato, mentre il terzo era in
attesa con la sua vettura di fronte al bar di proprietà del medesimo; l’imputato
sentendo i rumori provenienti dal solaio dirimpetto alla sua camera da letto,
usciva sul terrazzo e volontariamente faceva fuoco in direzione del luogo da
cui aveva udito provenire i rumori, nel buio più totale poiché quella notte il
faro, che pure era stato collocato per illuminare la zona, era spento. A questo
accertamento in fatto i giudici pervenivano sulla base di una dettagliata
valutazione delle risultanze processuali basata sulle dichiarazioni del figlio
dello stesso imputato il quale riferiva che il padre gli aveva detto “di aver visto
o sentito un casino di fronte dove è sito un manufatto in cemento armato”;
tale ricostruzione era confermata dal fatto che i colpi di pistola erano stati
esplosi dall’imputato proprio in direzione di quel punto e dalla circostanza che
lo stesso imputato, accompagnato dal figlio, si era subito dopo recato fuori
dell’abitazione per vedere cosa era successo, e non nel bar sottostante;
coincidente era la ricostruzione dell’accaduto effettuata dai parenti dell’ucciso
quali avevano riferito che i complici avevano loro raccontato di aver avuto
posto nelle adiacenze del
intenzione di perpetrare un furto in un caseificio
fabbricato su cui si erano appostati; non valevano in contrario le dichiarazioni
2

1.11 gup del tribunale di Avellino, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva Gallo
Cantone Aldo responsabile del delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi
dell’articolo 61 n.3 cod.pen. in danno di Mennillo Mario, così riqualificata
l’originaria imputazione di omicidio volontario.

3.Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo
motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda
la ricostruzione dei fatti che assume essere manifestamente illogica,
contraddittoria e travisante rispetto ad elementi di prova aventi il carattere
della decisività in quanto dimostrerebbero la sussistenza della scriminante
invocata, quantomeno nella forma putativa. Il ricorrente si duole che sia stata
attribuita assoluta attendibilità e verosimiglianza alle sole sommarie
informazioni testimoniali rese dal figlio dell’imputato, Gallo Cantone Giuseppe,
trascurando invece altri decisivi elementi di prova incompatibili e contrastanti
con la ricostruzione accettata dalla sentenza e non attribuendo alcun rilievo alle
dichiarazioni dell’imputato e degli altri suoi congiunti. Bisognava tenere conto
della collocazione non solo della vittima, ma anche e piuttosto di quella dei
suoi complici: i malviventi erano in tre, uno era pacificamente posizionato
davanti al bar tabacchi con la propria autovettura in attesa, uno – quello
ucciso — era sul solaio del fabbricato in costruzione, ma il terzo ben poteva
essersi introdotto o aver tentato di introdursi nel bar tabacchi del Cantone,
sito sotto l’abitazione, così come sempre sostenuto dall’imputato; la corte
d’appello ha respinto questa ipotesi difensiva basandosi sulla ricostruzione
dell’accaduto derivante dalle deposizioni dei congiunti del Mennillo che
avevano raccontato quanto loro riferito dai complici: si trattava di
testimonianze de relato inutilizzabili per violazione dell’articolo 195 del codic
di rito, atteso che la fonte diretta le aveva smentite negando il proprio
coinvolgimento nell’accaduto; inoltre le stesse erano in violazione dell’articolo
192, 2 e 4 co., trattandosi di soggetti indagati di un reato collegato a quello
per cui si procede e che quindi avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio
3

rese dallo stesso imputato e dai suoi familiari in particolare il padre di
quest’ultimo Carmine e la moglie, nonché dalla dipendente Cinzia; si trattava
di dichiarazioni tra di loro contraddittorie e non lineari e non riscontrate (da
segni di effrazione sulla finestra o da impronte); evidente era l’intento
difensivo dell’imputato. La sentenza di appello si faceva poi carico della
obiezione secondo cui non era verosimile che l’imputato, addormentato nel
suo letto avesse potuto udire dei rumori che si erano verificati a circa 70 m di
distanza dalla sua posizione, secondo quella che era stata la ricostruzione dei
fatti della sentenza di primo grado; al riguardo osservava che in realtà tra la
finestra della camera da letto dell’imputato e la parte prospiciente del
fabbricato in costruzione vi erano 26,80 mt., mentre i 70 mt. di cui alla
sentenza di primo grado erano quelli che separavano la finestra dal posto in
cui sono state trovate alcune macchie di sangue.
La Corte, come già il giudice di primo grado, riteneva errata la tesi sostenuta
dalla difesa secondo cui doveva ravvisarsi la legittima difesa così come
configurata a seguito della legge n. 59 del 2006: difettavano nella fattispecie i
requisiti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma per cui la
reazione armata è consentita soltanto se diretta a difendere la propria o
l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza
dell’autore e sussiste pericolo di aggressione, condizioni queste del tutto
inesistenti nel caso in esame; neppure poteva ravvisarsi l’eccesso colposo che
presuppone la sussistenza degli stessi requisiti della legittima.

4

della attendibilità; si trattava in ogni caso di dichiarazioni parziali (i due
avevano taciuto il fatto che il Mennillo era stato gravemente ferito) e
interessate in quanto volte a sminuire la propria responsabilità riferendo di
una mera attività preparatoria; la motivazione è ancora illogica nella parte in
cui ritiene non plausibile che solo uno dei complici abbia tentato di introdursi
nell’esercizio commerciale perché sarebbe illogico che gli altri non avessero
collaborato attivamente a tale parte del’azione; non si tiene conto che in un
bar tabacchi il bottino è costituito da denaro, valori bollati, sigarette
agevolmente asportabili anche da una sola persona. Il ricorrente contesta che
non si sia accolta la richiesta di rinnovazione del dibattimento per acquisire le
planimetrie e le foto dello stato dei luoghi raffiguranti la collocazione del bar
tabacchi, dell’edificio in costruzione e del caseificio assolutamente necessarie
per accertare l’esatta posizione del Minnillo e dei suoi complici e dimostrare
che gli stessi non avevano intenzione di compiere un furto al caseificio, così
come ritenuto in sentenza, ma bensì di accedere al bar tabacchi posto sotto l’
abitazione dell’imputato. Contesta altresì che anche ammesso che la vittima si
trovasse a 27 mt. dalla camera da letto dell’imputato, si sia ritenuto possibile
che il Gallo Cantone abbia udito dei rumori mentre dormiva nella sua camera
da letto; è illogico ritenere che la sua attenzione sia stata richiamata dalla
torcia elettrica trovata in possesso del Minnillo dato che questa torcia stata
ritrovata nella tasca dei pantaloni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’imputato e dei suoi familiari il
ricorrente deduce la violazione degli articoli 192, 195, 546 lettera e 603 del
codice di rito e la manifesta illogicità contraddittorietà e travisamento delle
prove; contesta che si siano ritenute inattendibili le dichiarazioni della moglie
e del padre dell’imputato secondo cui essi avevano appreso dall’imputato che
aveva sparato perché c’erano dei ladri che stavano tentando di entrare nel bar
o in casa; e quelle di Martone Vincenza che aveva riferito di aver constatato
che la finestra del bar tabacchi era aperta con l’avvolgibile in posizione obliqua
e le toghe attaccate tra di loro.
Con riferimento alle sommarie informazioni rese dal figlio dell’imputato si
eccepisce la violazione degli articoli 192 e 195 in quanto non riscontrate,
essendo le dichiarazioni dei parenti dell’ucciso non utilizzabili in quanto de
relato.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli
articoli 52, 55, 133 del cod.pen.ed agli articoli 192 e 546 lettera e) del codice
di procedura penale. Il ricorrente sostiene che quand’anche si volesse aderire
alla ricostruzione della dinamica dei fatti operata dai giudici del merito secondo
cui due dei tre malviventi si trovavano nel fabbricato in costruzione mentre il
terzo attendeva in macchina e l’ imputato, dopo aver percepito dei rumori
provenire dal suddetto manufatto, sparò nella direzione da cui provenivano i
rumori, anche in tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante
della legittima difesa quantomeno in forma putativa, oppure in subordine
l’eccesso colposo di legittima difesa e dunque il trattamento sanzionatorio
avrebbe dovuto essere diverso e più mite. Infatti era pacifico che il fabbricato
in cui i malviventi si trovavano era di proprietà dell’imputato, come accertato
dal giudice di primo grado, e che nello stesso edificio in costruzione vi era
un locale dell’imputato adibito al deposito delle merci; quindi, trovandosi i

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento risultando in parte infondati e in parte
inammissibili i motivi dedotti.
Osserva in primo luogo il Collegio, con riferimento alle eccezione di
inutilizzabilità della prova ex art. 195 cod.proc.pen. che, essendosi il giudizio
celebrato con rito abbreviato, sono diventati pienamente utilizzabili tutti gli atti
assunti nella fase delle indagini preliminari, tra cui le dichiarazioni rese dai
familiari del defunto Mennillo di cui si eccepisce appunto la inutilizzabilità;
5

malviventi in quel luogo per motivi illeciti, la reazione del Cantone doveva
considerarsi scriminata in base all’articolo 52, co.2 , cod.pen. in presenza di
un pericolo attuale di una offesa ingiusta ai beni custoditi nel suddetto
deposito; la presunzione di proporzionalità introdotta dalla legge 59/ 2006
ove vi sia violazione di domicilio è configurabile, per costante orientamento di
legittimità, sia nell’ipotesi di legittima difesa obiettivamente esistente sia in
ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole; quindi quand’anche i ladri non
avessero avuto di mira il magazzino deposito, tale essendo comunque la
percezione dell’imputato in considerazione dei rumori sentiti, l’ uso dell’arma
sarebbe stato comunque scriminato; l’attualità dell’offesa era conclamata dalla
presenza notturna e furtiva quantomeno del Mennillo in un luogo di proprietà
dell’imputato con conseguente integrazione del delitto di violazione di
domicilio; la motivazione si presenta apodittica dove si afferma che non vi era
pericolo di aggressione e che l’imputato ha posto in essere un comportamento
aggressivo in cosciente totale difetto di necessità difensive.
Con un terzo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione all’articolo 62
n.5 cod.pen. per diniego della circostanza attenuante del concorso doloso
dell’offeso che è sostenuta da una motivazione contrastante con i principi
applicativi della circostanza stessa. Con un quarto motivo si deduce manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda il mancato
riconoscimento dell’attenuante della provocazione essendosi trascurato che la
vittima e i suoi complici si trovavano in un fabbricato di proprietà dell’imputato
e che l’imputato aveva già subito altri furti in precedenza per cui si era in
presenza della cosiddetta “provocazione per accumulo” tale cioè da
scatenare, pur in presenza di un episodio apparentemente minore, uno stato
d’ira frutto della carica di paura, dolore e sofferenza accumulati e sedimentati
nel tempo. Con un quinto motivo censura la ritenuta colpa cosciente avendo i
giudici omesso di valutare circostanze decisive pacificamente acclarate che
deponevano per la mancata previsione dell’evento in concreto verificarsi e
quindi per l’insussistenza dell’aggravante contestata; era infatti pacifico che il
comportamento dell’imputato si era concretizzato in una reazione impulsiva
frutto di uno stato di estrema concitazione, aggravata dal brusco risveglio e
dalla paura che qualcosa di grave stesse per accadere. Con un sesto motivo
lamenta il difetto di motivazione in relazione all’art. 133 cod.pen. essendosi il
giudice allontanato dal minimo edittale con una motivazione del tutto
apparente sulla gravità del fatto con riferimento al grado della colpa. Con il
settimo motivo si contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di
sospensione della provvisionale.

6

certamente le stesse non sono affette da inutilizzabilità patologica atteso che
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni “de relato”
sono utilizzabili anche nel giudizio ordinario ove nessuna delle parti si sia
avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento,
essendo l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il
giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espressa
richiesta di parte (da ultimo sez. IV 17.1.2012 n.35913 Rv. 254071); a volerle
ritenere inutilizzabili, si tratterebbe dunque di inutilizzabilità c.d. fisiologica
che non opera nel giudizio abbreviato, in cui rileva solo la inutilizzabilità
patologica e cioè quella afferente alla inosservanza di un espresso precetto
normativo (sez. un. 21.6.2000 n.16 Tammaro) .
Le stesse sono state ritenute attendibili sia dal giudice di primo grado che da
quello di appello avendo già la sentenza di primo grado posto in evidenza la
coerenza con le risultanze degli accertamenti espletati sul luogo dei fatti dagli
inquirenti e la evidenza delle ragioni per le quali le fonti dirette non le hanno
confermate essendo le stesse indicative della propria responsabilità .
Al riguardo è solo il caso di aggiungere che per giurisprudenza costante non
può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti
testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e
l’indagine sull’attendibilità dei testimoni salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione (da ultimo sez. H 5.5.2011 n.20806 Rv.250362);
infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono per
giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza
accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla
fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con
affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della
Corte Suprema.
Considerazioni analoghe valgono per la richiesta di rinnovazione del
dibattimento avanzata per produrre planimetria e fotografie dello stato dei
luoghi, istanza rigettata dalla Corte di appello che ha ritenuto superflua tale
produzione; è noto che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello
è istituto discrezionale e del tutto eccezionale cui il giudice può fare ricorso
quando ritiene che le stesse risultino assolutamente indispensabili ai fini della
decisione, e che proprio in relazione a tali caratteristiche dell’istituto la
giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che mentre la
decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata,
occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla
acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella
ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione puo’ essere sorretta anche da
una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi
sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilita’, con la
conseguente mancanza di necessita’ di rinnovare il dibattimento. Alla luce
di tali principi nessuna censura è ravvisabile nei confronti della ordinanza
emessa dalla Corte di appello che ha espressamente ritenuto superflua la
produzione di planimetrie e fotografie relative allo stato dei luoghi dal
momento che si trattava di circostanze già chiarite in sede di indagini

7

preliminari, attraverso la descrizione dei luoghi e gli schizzi redatti dai
Carabinieri.
Tanto premesso, il primo motivo di gravame è inammissibile.
Con esso si contesta la ricostruzione del fatto cui sono pervenuti i giudici di
merito sostenendo che vi era stato un tentativo di furto nel bar dell’imputato
sottostante l’abitazione. Il motivo, tendente o ad una ricostruzione del fatto
diversa da quella accertata dai giudici di merito è inammissibile in quanto la
verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e
sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con
una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
fornita dal giudice di merito.
Come noto, anche dopo la riforma dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad
opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, non e’ consentito dedurre in
Cassazione il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il
giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. E’ invece,
consentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel
caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una
prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso
da quello reale; vizio quest’ultimo che però assolutamente non sussiste nel
presente caso atteso che – come peraltro lo stesso ricorso mette in luce – ciò
di cui ci si duole è che il giudice non abbia bene interpretato le dichiarazioni dei
testi, non abbia attribuito attendibilità a quelle del padre, della moglie e della
dipendente dell’imputato e di conseguenza non abbia correttamente ricostruito
i fatti, nel senso della versione sostenuta dall’imputato.
Nel caso di specie, richiamato quanto sopra detto circa il controllo sulla
attendibilità dei testimoni, deve rilevarsi che la Corte di appello ha indicato
nelle divergenze risultate nelle testimonianze del padre (la cui prima
dichiarazione volta a assumersi la responsabilità degli spari è risultata
palesemente falsa) e della moglie dell’imputato la ragione della loro ritenuta
inattendibilità e nell’assenza assoluta di tracce di effrazione alla finestra e alla
serranda o di rilevamento di impronte da parte degli agenti operanti quella
della inattendibilità della dipendente Cinzia; tracce neppure rinvenute
dall’imputato nel suo primo sopraluogo. Condivisibile è anche l’osservazione
secondo cui se i malviventi avessero avuto di mira il bar dell’imputato non si
comprende perché solo uno vi sarebbe penetrato o avrebbe tentato di
penetrarvi, mentre l’altro era sul solaio del fabbricato in costruzione; viceversa
ha osservato la Corte che la ricostruzione risultante dalle dichiarazioni del
figlio era confermata, oltre che dalle dichiarazioni dei familiari dei complici del
Mennillo, dalla direzione degli spari e dal comportamento di padre e figlio che
dopo l’esplosione dei colpi si sono recati in primo luogo a ispezionare l’esterno
della casa e non il bar da cui, secondo l’imputato, provenivano i rumori; ha
altresì precisato, facendo riferimento alla testimonianza di una delle guardie
giurate, che l’antifurto aveva suonato dopo l’esplosione dei colpi e non prima
(al tentativo di qualcuno di penetrare nel bar); che la distanza minima tra il
fabbricato e la camera da letto del Cantone era di ca. 26 mt. Su tali basi è
avvenuta la ricostruzione del fatto nel senso sopra specificato e cioè che due
dei tre malviventi si trovavano sul solaio del fabbricato in costruzione (il terzo

8

attendeva in macchina) allorchè l’ imputato, avendo udito dei rumori, uscì sul
balcone della camera da letto e sparò nella direzione da cui provenivano i
rumori stessi; né la vittima né i suoi complici avevano mai neppure tentato di
fare ingresso nel bar del Cantone.
Si tratta di ricostruzione che per quanto sopra detto deve aversi per
definitiva, e tanto meno può contestarsi, come vorrebbe il ricorso, per il fatto
che la sentenza non ha spiegato come era possibile che l’imputato avesse
sentito dei rumori dalla distanza di 26 metri, trovandosi addormentato nella
sua camera da letto con la televisione accesa, avendo già la sentenza
giustificato tale circostanza con la maggior possibilità di percepire i rumori
nottetempo ed essendo comunque un dato di fatto pacifico, per averlo riferito
lo stesso imputato, che egli fu messo in allarme da rumori provenienti
dall’esterno.
Passando all’esame del secondo motivo, con esso il ricorrente ripropone la
tesi, già sostenuta davanti alla Corte di appello, secondo cui anche a voler
accedere alla ricostruzione di cui sopra, il comportamento del Gallo Cantone
sarebbe comunque inquadrabile nella legittima difesa, effettiva o putativa, ex
art. 52, co.2 e 3 cod.pen. come modificati dalla legge n. 59 del 2006, dal
momento che i ladri si erano introdotti nella sua proprietà, quale era il
fabbricato in costruzione collocato su terreno proprio, con evidente intento di
rubare in un locale dell’imputato adibito a deposito merci che ivi si trovava.
Ora, a prescindere dalla considerazione che questo intento di voler rubare nel
deposito merci è inconciliabile con la tesi sostenuta in via principale secondo
cui l’obbiettivo era costituito dal bar sottostante l’abitazione, esso è altresì
inconciliabile con l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza nel senso
che i ladri avevano di mira il vicino caseificio; si tratta dunque all’evidenza di
una tesi difensiva di cui non si può tenere conto, e che comunque risulta, per
quanto si dirà, sostanzialmente irrilevante.
Ciò che rileva è che avendo i ladri fatto ingresso nella proprietà del Gallo
Cantone e potendo darsi per scontato che quest’ultimo, udendo dei rumori in
ora notturna, abbia pensato alla possibile presenza di persone male
intenzionate, deve valutarsi se poteva trovare applicazione la scriminante
della legittima difesa come risultante dalla modifica normativa intervenuta sull’
art. 52, co.2, cod.pen.
E’ noto che con la legge 13 febbraio 2006 n.59, allo scopo dichiarato di
rafforzare la difesa dei cittadini a fronte del fenomeno delle “rapine in ville”, si
è ritenuto utile introdurre nell’ordinamento uno strumento di autotutela che
superasse le incertezze interpretative esistenti in tema di legittima difesa; a tal
fine si sono aggiunti all’art. 52 del codice penale i seguenti due commi: ” Nei
casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il
rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se
taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la
propria o la altrui incolumita’; b) i beni propri o altrui, quando non vi e’
desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il
fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale”.

9

Si è in tal modo introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e
difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte
dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione di costui nel domicilio altrui,
contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza.
In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato
per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni
propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso ad apprezzamento
discrezionale il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il
rapporto di proporzionalità sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima
difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa
incolpevole. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sez. I 26.11.2009
n.47117 Rv.245884) ha però precisato che il requisito della proporzione tra
offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la
consistenza dell’interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante,
sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l’integrità
fisica), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la morte dell’offensore) abbia
un’intensità e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno
minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell’inizio dell’azione
omicida).
Ma, prima ancora di occuparsi della presunzione di proporzionalità, ciò che
rileva in questa sede osservare è che non ogni pericolo che si concretizza
nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, come sembra ritenere
il ricorrente, atteso che dall’esame del testo normativo risulta chiaramente,
essendo la nuova disposizione inserita dopo il primo comma dell’art. 52, che
restano fermi i requisiti strutturali da tale norma stabiliti e cioè: pericolo
attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa,
dall’altro. Ciò è già stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. I
8.3.2007 n.16677 Rv. 236502) secondo cui le modifiche apportate dalla legge
13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 cod. pen., hanno riguardato solo il concetto
di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della
inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui
incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo
quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per
l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Concetti ribaditi da altra pronuncia
(sez. I 21.2.2007 n.12466 Rv. 236217) nel senso che la causa di
giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., così come
modificato dall’art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un’indiscriminata
reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella
propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla
propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.
Venendo al caso di specie, è del tutto corretta la motivazione della Corte di
appello che ha ribadito la impossibilità di applicare la scriminante in relazione
alla eccepita proprietà del fabbricato in costruzione facendo difetto i requisiti
del pericolo attuale di un’offesa ingiusta e della inevitabilità della difesa; come
già osservato dalla sentenza di primo grado, i ladri erano infatti sul solaio del
fabbricato in costruzione, a debita
distanza dall’abitazione dell’imputato,
addirittura su un altro fabbricato dal quale non sarebbe stato possibile

10

raggiungere con immediatezza la casa del medesimo e neanche il deposito;
non risulta in alcun modo che gli stessi abbiano posto in essere un qualche
atteggiamento minaccioso che potesse rappresentare pericolo per l’incolumità
dell’imputato; il quale ben avrebbe potuto limitarsi a fare rumore con qualche
altro mezzo meno pericoloso dell’arma se non semplicemente ad accendere il
faro che illuminava la casa. Difettano dunque i requisiti, richiesti dall’art. 52
co.2, del pericolo attuale per la propria incolumità o per i propri beni, con
pericolo in quest’ultimo caso anche per l’incolumità.
Neppure poteva applicarsi la esimente putativa, invocabile nel solo caso di
legittima difesa putativa incolpevole (sez. I 9.2.2011 n.11610 Rv. 249875);
laddove invece se l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di
trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non
sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge
come delitto colposo. La legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di
un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato
d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere
considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore; essa,
può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi
sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo
attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole
persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro
deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive
in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi. E con riferimento al caso di
specie la situazione concreta in cui si è trovato l’imputato, semplicemente
allertato da rumori provenienti da un punto esterno all’abitazione di cui
neppure era certa la causa, correttamente è stata ritenuta tale da non
integrare legittima difesa putativa incolpevole.
Non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in
mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante,
di cui si eccedono colposamente i limiti. Peraltro non è dato comprendere quale
sarebbe l’interesse dell’imputato a vedersi riconosciuta tale fattispecie che è
sottoposta al medesimo trattamento sanzionatorio del delitto colposo.
Corretta è la motivazione con cui è stata ritenuta la colpa cosciente
osservandosi che era concretamente prevedibile da parte del Gallo Cantone la
possibilità di colpire una persona sparando volontariamente tre colpi di pistola
(legittimamente detenuta), al buio, ad altezza d’uomo.
La sentenza non merita censura neppure per quanto riguarda la esclusione
delle attenuanti; quella della provocazione anche nella forma della reazione
per accumulo richiede pur sempre la proporzione tra il fatto ingiusto e la
reazione nella specie correttamente ritenuta insussistente ; quella del concorso
del fatto del terzo richiede, secondo la giurisprudenza di questa Corte non solo
l’integrazione di un elemento materiale, quale è l’inserimento del
comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici
dell’evento (nella specie sussistente) ma anche di un elemento psichico,
consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento( da
ultimo sez, I 7.3.2012 n.14802 Rv. 252265) nella specie certamente
insussistente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14.11.2013.

Da ultimo prive di effettiva consistenza si rilevano le censure sulla
determinazione della pena tanto più considerato che il giudice di appello ha
rideterminato a favore dell’imputato la pena base e ha ritenuto la prevalenza
delle attenuanti generiche sulla aggravante nonché quelle relative alla richiesta
di sospensione della provvisionale questione quest’ultima assorbita dalla
pronuncia della presente decisione.
2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA