Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6909 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6909 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONIZZI DAVIDE N. IL 22/10/1982
RUCI ROLAND N. IL 15/06/1982
avverso la sentenza n. 4295/2011 GIP TRIBUNALE di PISA, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

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Antonizzi Davide e Ruci Roland, imputati in ordine al reato
p. e p. dagli articoli 110 c.p.,73 comma l bis d.PR.
n.390/90, con la recidiva per Antonizzi e con la recidiva
specifica per Ruci -fatto commesso il 13.10.2011- ricorrono
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non
punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p. e in ordine alla
mancata prospettazione della circostanza attenuante di cui
all’art.114 c.p.(l’Antonizzi) e violazione di legge in
relazione agli articoli 448,comma primo, c.p.p. e 133 c.p.
(il Ruci) in quanto il giudice non avrebbe minimamente
motivato in ordine alla mancata riduzione premiale della pena
in misura fissa per l’imputato Ruci.
Il Ruci ha successivamente proposto dichiarazione di rinuncia
al ricorso.
Il ricorso proposto da Antonizzi Davide è inammissibile, ex
articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati. Come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995,
Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia
della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se

Fatto e diritto

“v

Per quanto infine attiene al ricorso proposto da Ruci Roland,
lo stesso è inammissibile ex articolo 591, comma 1, lettera
d), c.p.p..
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (l’Antonizzi)
e della somma di euro 1.000,00 (il Ruci) a titolo di sanzione
pecuniaria.

P. Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e l’Antonizzi a quello
della somma di euro 1500,00, il Ruci a quello della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2013

le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.

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