Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6904 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6904 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 20/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICHICHI COSMO FABRIZIO N. IL 10/08/1977
avverso la sentenza n. 1472/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

SV

Fatto e diritto

RICHICHI COSMO FABRIZIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che – nel
riformare parzialmente in melius quella di primo grado- per quanto interessa, lo ha
riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 189 del codice della strada.

fatto in capo all’imputato- le dichiarazioni della p.o. e le stesse modalità di investimento
della ciclista, con gli esiti che ne erano derivati.

Veniva escluso alcun rilievo, per escludere il reato, alla circostanza che “altri” si fossero
fermati a soccorrere l’infortunata.

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità, proponendo una diversa ricostruzione
della vicenda.

E’ censura di merito, inaccoglibile a fronte di una decisione non solo satisfattivamente
motivata in punto di ricostruzione della vicenda, ma anche in linea con i principi
applicabili nella subiecta materia : come è noto, il reato di cui al combinato disposto
dell’articolo 189, commi 1 e 7, del codice strada, che punisce la violazione dell’obbligo di
fermarsi e di “prestare assistenza alle persone ferite” da parte dell’ utente della strada, in
caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è
punibile a titolo di dolo. Per la punibilità è cioè necessario che ogni componente del
fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’ esservi persone ferite, necessitanti
di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il
dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che
può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di
accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento
costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla
verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente
(ma pur sempre necessario) che, per le modalità di verificazione di questo e per le
complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la
semplice possibilità- che dall’incidente sia derivato un “danno alle persone” e che queste
“necessitino di assistenza” e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi
(Sezione IV, 5 novembre 2009, Bernardi). Sono principi qui esattamente applicati.

Sul punto, il giudicante ha valorizzato – per la dimostrazione della consapevolezza del

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

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