Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 690 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 690 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBINI PAOLA N. IL 14/03/1962
avverso la sentenza n. 1263/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2014

c.c.: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. L’imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta.
ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, in
quanto censura un punto della decisione, quale la commisurazione della pena,
che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale
sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto nel caso di specie—
corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp. e
idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

R.G. 10842-14

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