Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 690 del 24/10/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 690 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA
5 PPRDINANZA1
sul ricorso proposto da:
PALLADINO ALFREDO N. IL 12/02/1979
avverso la sentenza n. 1167/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
In fatto e in diritto
Palladino Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 9/1/2015 confermativa della sentenza del Tribunale di Piacenza del
7/10/2013 che lo aveva condannato per i reati di truffa e falso alla pena ritenuta
di giustizia, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con
riguardo alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati
Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo alla intervenuta
depenalizzazione del delitto di cui all’art. 485 cod. pen., ai sensi dell’art. 1 d.l.vo
n. 7 del 15/1/2016.
Quanto invece ai restanti motivi di ricorso, essi sono privi della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo
questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2,
11951/2014,rv 259425).
Viceversa la sentenza impugnata risulta correttamente motivata quanto al delitto
di truffa commesso con violazione di un rapporto fiduciario e con usp di
documenti oggetto di illecita appropriazione, a nulla rilevando l’ eccezione di
intervenuta prescrizione ( Sez.Unite 12602/2015, rv.266818 ).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in
continuazione . Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena per
i reati ( capi A e C) in mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Roma, 24 ottobre 2016
allo stesso ascritti.