Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 690 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 690 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAMB MAME CHEIKH N. IL 29/07/1987
avverso la sentenza n. 1339/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
il L I
Udito il Procuratore Generale in persona del D tt. f
Q_A90
che ha concluso per -A,

e

Udito, per la • e civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Pt

A G2-

;

Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.SAMB MAME CHEIKE ricorre tramite il difensore avverso la sentenza 22-10-2012 della Corte
di Appello di Lecce che, confermando in punto responsabilità quella del tribunale della stessa
sede in data 12-4-2011 (riformata quanto a statuizioni minori), lo ha ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 474 cod. pen. per aver detenuto per la vendita prodotti industriali con
marchi contraffatti (Gucci, Prada, Armani, Ferrè, Valentino, Cavalli, Dior ed altri).

mancata applicazione della norma sul reato impossibile, mancata applicazione del terzo comma
dell’art. 474 cod. pen., vizio di motivazione in ordine alla previsione di cui all’art. 546, comma
1 lett. e) cod. proc. pen..
3. Si verterebbe, secondo l’impugnante, di un caso di grossolanità della riproduzione tale da
non essere confondibile con l’originale, con conseguente inidoneità dell’azione a porre in
pericolo il bene giuridico tutelato rappresentato dalla pubblica fede.
4. Inoltre sarebbe rimasta inosservata la norma di cui al terzo comma dell’art. 474 citato,
introdotto nel 2009, non essendo stata provata dalla pubblica accusa la registrazione del
marchio (Cass. sez. V, 8-5-1995, Rubino) necessaria anche per i marchi c.d. notori (Cass.
36360/2012).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.

L’assunto dell’impugnante circa la grossolanità della contraffazione con conseguente
operatività della norma sul reato impossibile, collide con il consolidato indirizzo
giurisprudenziale di questa corte, ancora di recente ribadito, secondo cui integra il
delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti
marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana. Ciò in quanto l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa
come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del
titolare del marchio, gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta
messo in circolazione il prodotto, quello originale da quello non autentico. Indirizzo che
qualifica la fattispecie come reato di pericolo, per la cui configurazione non necessita la
realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la
grossolanità della contraffazione -e le condizioni di vendita- siano tali da escludere la
possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass. 20944/2012, 28423/2012).

3. Non ha maggior fondamento la censura di inosservanza del terzo comma dell’art. 474
citato, avendo entrambe le sentenze di merito evidenziato, con argomentazione in fatto

2

2.Con unico motivo articolato in più censure il ricorrente deduce violazione di legge per

arbitrariamente contrastata dal ricorrente, che vi era prova documentale della
registrazione dei marchi contraffatti. E’ quindi ultronea la questione, ampiamente
trattata nel gravame, della necessità di prova della registrazione in caso anche di
marchi c.d. notori.
4. Non risulta invece sviluppato, ed è quindi aspecifico, il profilo di censura relativo a vizio
di motivazione in ordine alla previsione di cui all’art. 546, comma 1 lett. e), cod. proc.
pen..

processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 10.12.2013

Il consiglre estensor
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3-

01 _,) –

Il Presidente

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’impugnante al pagamento delle spese

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