Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 69 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 69 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE CONFLITTO nei
confronti di:
TRIBUNALE SEZ.DIST. PIEDIMONTE MATESE
con l’ordinanza n. 800/2013 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, del 07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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~sentite le conclusioni del PG Dott. Pf.
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Data Udienza: 17/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Santa Maria
Capua Vetere emetteva nei confronti di Mone Salvatore sentenza di non
luogo a procedere per il reato di cui all’art.323 cod.pen., mentre ne
disponeva il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale
per l’imputazione relativa alla contravvenzione in materia edilizia
prevista dall’art.44 lett.b) d.P.R. n.380 del 2001.
ritenuto che ai fini della individuazione del giudice competente dovesse
farsi comunque riferimento alla originaria richiesta di rinvio a giudizio
comprensiva del capo di imputazione relativo al reato di cui all’art.323
cod.pen., determinante la competenza per connessione del giudice
collegiale, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in
composizione collegiale.
Con ordinanza del 7.5.2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in composizione collegiale proponeva conflitto negativo di competenza a
norma dell’art.28 cod.proc.pen., osservando che per effetto della
sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell’udienza
preliminare era venuta meno la competenza per connessione del giudice
collegiale prevista dall’art.33 quater cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto in oggetto deve essere regolato con la dichiarazione della
competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione
collegiale.
Preliminarmente si rileva l’ammissibilità del conflitto di competenza
tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in
composizione collegiale, in quanto, per effetto della decisione
contrastante dei due organi giurisdizionali, si realizza una situazione di
stasi processuale riconducibile ad uno dei casi “analoghi” previsti dall’art.
28, comma secondo, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla
Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Patanè, Rv.
226819).
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione costituiscono
un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, il
quale, in applicazione del principio della “perpetuatio iurisdictionis”,
i
Il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
opera per tutto il corso del processo anche nel caso in cui venute meno,
in seguito a provvedimento di separazione o per altro motivo, le ragioni
che hanno determinato l’originario radicamento della competenza per
connessione.(in tal senso Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv.
255345; Sez. 1, n. 6754 del 30/04/1996, Biasoli ed altri, Rv. 205179).11
termine a decorrere dal quale diviene definitiva ed irrevocabile
l’attribuzione della competenza per connessione deve individuarsi nel
mediante l’esercizio dell’azione penale a norma dell’art.405 cod.proc.pen.
effettuata con la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico
ministero nella cancelleria del giudice.
Nel caso in esame la separazione del procedimento per il reato
previsto dall’art.323 cod.pen., determinante la competenza del giudice
collegiale anche per il reato connesso di competenza del giudice
monocratico ai sensi dell’art.33 quater cod.proc.pen., è intervenuta nel
corso dell’udienza preliminare, dopo che la richiesta di rinvio a giudizio
relativa ai entrambi i reati connessi aveva definitivamente radicato la
competenza per connessione in capo al Tribunale in composizione
collegiale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in
composizione collegiale cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.
momento in cui il procedimento penale assume natura giurisdizionale,