Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6898 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6898 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO GENNARO N. IL 26/08/1976
avverso la sentenza n. 5761/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

824/2012
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza di motivazione per quanto riguarda
la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire il teste Bonagura, acquirente
dello stupefacente e il difetto di motivazione in punto responsabilità e diniego delle
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità.
Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che la motivazione sulla
richiesta di rinnovazione del dibattimento risulta chiaramente laddove la sentenza ha
ritenuto l’irrilevanza della dichiarazione del Bonagura essendo la prova della cessione
risultante dalla diretta osservazione dei fatti da parte degli agenti operanti.
Del tutto generiche, e pertanto inammissibili, sono le restanti censure.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Pappalardo Gennaro responsabile dei
reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 DPR 309/90.

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