Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6897 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6897 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 20/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAFID ABDELLAH N, IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 2059/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Hafid Abdellah in ordine a due fattispecie di
cui al reato di cui agli articoli 81 cpv c.p. e 73 co.1
d.PR.309/90 ha proposto ricorso in cassazione il sopra
indicato imputato censurandola per difetto di motivazione

in ordine all’eccessività della pena irrogata e alla
concessione delle attenuanti generiche ma non nella loro
massima estensione.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si rileva
che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria
della pena. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22
settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti
illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di
Genova espressamente chiarito le ragioni in base alle

P1


quali ha ritenuto di rideterminare la pena (concedendo le
attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla
recidiva contestata, ma ridotta in misura inferiore ad un
terzo, non essendo l’imputato incensurato) e di irrogare
la pena indicata in dispositivo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

e quindi a colpa del

(cfr. Corte

Costituzionale

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

D

procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle

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