Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6895 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6895 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINO FRANCESCO N. IL 29/07/1983
avverso la sentenza n. 1208/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Antonino Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bari in data 24.05.2012, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Foggia il 20.10.2005, in
ordine al delitto di omicidio colposo ex art. 589, comma II, cod. pen., commesso in
violazione della disciplina della circolazione stradale.
Con unico motivo la parte deduce l’erronea applicazione della legge penale
osservando che la Corte di Appello ha omesso di effettuare la verifica delle

attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
In riferimento alla doglianza relativa al mancato esame dei motivi di appello
si osserva che si tratta di censura meramente assertiva e del tutto aspecifica, di
talché risulta inammissibile per genericità. Questa Suprema Corte ha da tempo
chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano privi
dell’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono la richiesta di annullamento
del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3560 del
07/12/1991, dep. 05/03/1991, Rv. 190040).
Si osserva poi che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la dosimetria della pena, questione sulla quale si è soffermato il
ricorrente. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari
elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio
di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha
confermato la quantificazione della pena che era stata effettuata dal primo giudice
e la valutazione relativa alla non concedibilità delle attenuanti generiche,
richiamando i precedenti penali – tra i quali una condanna per furto per cui è stata
ritenuta la continuazione con il delitto di rapina – che si rinvengono a carico
dell’imputato. Il Collegio ha in conclusione osservato, con apprezzamento immune
da censure rilevabili in sede di legittimità, che i richiamati precedenti penali

doglianze difensive; e ciò anche in riferimento alla mancata concessione delle

denotavano la marcata tendenza a delinquere dell’Antonino e che il mero dato
relativo alla giovane età del prevenuto non era elemento sufficiente per la
concessione delle invocate attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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