Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6894 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6894 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCINI NICOLA N. IL 07/12/1980
avverso la sentenza n. 220/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SENIGALLIA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

MANCINI NICOLA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all’articolo 186, commi 2,
lettera c), e 2 sexies del codice della strada [fatto commesso il 6 settembre 2009], per

Con il ricorso lamenta l’illegalità della pena sostenendo che il giudice avrebbe dovuto
avere riguardo, ai fini della determinazione del lavoro sostitutivo, alla pena edittale
prevista per il reato contestatogli, la pena edittale anteriore alle modifiche normative
introdotte dalla legge n. 120 del 2010, più favorevole.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va in proposito rilevato che, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7
novembre 2006, Cassata).

Nella specifico, non si vede nell’ipotesi di pena illegale, ove si consideri che il giudice ha
fatto corretta applicazione del principio, già espresso dalla Corte di legittimità [cfr.
Sezione IV, 24 maggio 2012, PG in proc. Carosi, rv. 253515], secondo cui, ai fini
dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – previsto
dall’articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada, introdotto dall’articolo 33 della
legge n. 120 del 2010 – ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti
guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all’articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, pur trattandosi di norma complessivamente
più favorevole all’imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del
reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la
durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale
aumentato da tre a sei mesi di arresto). Il giudice, peraltro, non può combinare un
frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella
successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una
terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del

l’effetto applicandogli, su sua richiesta, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio,
esso deve essere applicato nella sua integralità.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr. idente

P. Q. M.

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