Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6892 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6892 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACCHI FAUSTO N. IL 11/08/1955
avverso la sentenza n. 18119/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

s—OcV( /2012
Osserva:

L–1

2.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino) che
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto
negoziale (c.d. patteggiamento) con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo
in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata (cfr. ex plurimis Cass. .S. U. 27
marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino). Tale
orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva
essendosi opportunamente messo in evidenza che nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Nella specie, il giudice dà conto che, alla luce degli atti di indagine, non doveva essere
pronunciata sentenza di proscioglimento e che le valutazioni di cui sopra sono state
compiute.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a favore della Cassa
delle ammende.
– Così deciso in Roma il 20.11.2013

1.L’imputato fa–ei a-4-4 g-—
ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di
motivazione in ordine all’ applicazione dell’articolo 129 c.p.p.; sostiene che se il
giudice avesse correttamente ricostruito il fatto sarebbe pervenuto alla assoluzione
dell’imputato.

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