Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6890 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6890 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI SANTE N. IL 02/04/1984
avverso l’ordinanza n. 2428/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza in data 13 giugno 2012, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Spinelli Sante avverso la
sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, del
12.04.2011, con la quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato in
relazione al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada.
La Corte territoriale ha rilevato la genericità delle censure dedotte

all’affermazione di penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche
ed al trattamento sanzionatorio.
Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila ha
proposto ricorso per cassazione Spinelli lante. L’esponente, con unico motivo,
denuncia la violazione di legge assumendo che i motivi che erano stati dedotti
con l’atto di appello non siano stati attentamente vagliati dalla Corte territoriale.
Il ricorso è inammissibile.
Giova considerare che la

possibilità, da parte del giudice

dell’impugnazione, di dichiarare l’inammissibilità del gravame è normativamente
prevista dall’art. 591, cod. proc. pen. Segnatamente, l’inammissibilità
dell’impugnazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall’art.
591, comma 1, cod. proc. pen.: a) difetto di legittimazione o di interesse; b)
provvedimento non impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli
artt. 581, 582, 583, 585, 586, cod. proc. pen.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in
particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione deve enunciare
. Conseguentemente, nel caso di aspecificità
dei motivi, il giudice dell’impugnazione ben può dichiarare, preliminarmente e
con ordinanza, l’inammissibililità del gravame, come già chiarito dalla
giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del
10.12.2003, dep. 28.01.2004, Rv. 227028).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato la aspecificità delle
dedotte censure, in violazione dell’art. 581, cod. proc. pen. Pertanto, sulla
scorta di tale apprezzamento – che risulta immune da vizi logici censurabili in
sede di legittimità – del tutto legittimamente la Corte territoriale, con La
sentenza oggi impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. Ed invero,
l’atto di appello proposto nell’interesse dello Spinelli risulta meramente
enunciativo ed i motivi di gravame, afferenti alla affermazione di responsabilità
ed alla dosimetria della pena, non sono assistiti da argomentate ragioni di

dall’appellante; e ciò anche con riferimento alle doglianze relative

censura, rispetto all’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza
del Tribunale di Teramo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero.
P.Q.M.

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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