Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 689 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 689 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 11/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ZANETTI Antonio ricorre contro l’ordinanza specificata in epigrafe,

che dichiarava l’inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti dei giudici triestini, e denuncia genericamente ‘inosservanza della legge processuale’.

§2.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non indi-

te, non assolvendo la funzione di critica puntuale al provvedimento impugnato, devono
considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n.
22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna de» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

ca quale norma e per quali ragioni sarebbe stata violata, cosicché le censure formula-

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