Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 689 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 689 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NALINI GIOVANNI FRANCO N. IL 30/03/1930
avverso la sentenza n. 366/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f‘19 1—b1
che ha concluso per/
r-v-\ k.. . s—F0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Franco NALINI è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di
Trento del 14-11-2012, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 28-4-2011,
dei reati di violenza privata, ingiuria e minaccia in danno del vicino di casa Luciano Motta al
quale aveva impedito il passaggio in autovettura attraverso una strada condominiale,
obbligandolo a fermarsi e poi offendendolo e minacciandolo.

3. Con il primo motivo si deduce, con ampi richiami giurisprudenziali, violazione di legge di cui
alle lett. c) e d) dell’art. 606 cod. proc. pen. in relazione al diritto di difesa sancito dall’art. 6
n.3 lett. d) CEDU, per essere stata dichiarata la decadenza di alcuni testi a difesa, non citati
per l’udienza in cui si era dato luogo alla discussione, benché tale decadenza non sia prevista
da alcuna norma, essendo invece prevista in caso di mancato deposito tempestivo della lista
testi.
4. Con il secondo si lamenta vizio motivazionale in punto di attendibilità della p.o. (e della
moglie di questi, teste de relato) e di inattendibilità della teste a difesa, moglie dell’imputato.
5. Il terzo motivo investe con la censura di violazione di legge in relazione alla norma
incriminatrice, la sussistenza del reato di violenza privata, non essendovi stata costrizione
psichica della p.o. che, invitata a fermarsi e poi fermata dal Nalini che si era messo in mezzo
alla strada per evitare l’investimento del proprio gatto, aveva continuato il proprio percorso
‘spostando la macchina in cima alla strada’.
6. Con il quarto motivo si lamenta violazione di norme stabilite a pena di nullità per notifica
all’imputato del solo estratto della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
2.Alla prima censura la cCrte di Trento ha già dato ineccepibile risposta laddove ha osservato,
a parte altre considerazioni, come l’eccezione di nullità per omessa assunzione dei testi a
difesa, assunzione dalla quale l’imputato era stato dichiarato decaduto non avendo citato gli
stessi, fosse tardiva giacché proposta soltanto con l’appello.
3.Invero, trattandosi di nullità di ordine generale non assoluta bensì a regime intermedio,
essa avrebbe dovuto essere eccepita, come da consolidata giurisprudenza di questa corte
nell’analogo caso di revoca dell’ammissione di una prova testimoniale e più in generale di
mancata assunzione della stessa (Cass. 42182/2012, 18351/2012, 24302/2010, 20128/2009,
8159/2009), subito dopo la dichiarazione di decadenza, nel termine di cui all’art. 182, comma
secondo, cod. proc. pen., mentre dal relativo verbale d’udienza ciò non risulta avvenuto.
4.11 secondo motivo del gravame tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti inerenti
alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
2

2. Il ricorso per cassazione proposto tramite il difensore è articolato in quattro motivi.

competenza del giudice di merito. Nel caso in esame l’iter argomentativo della corte del
territorio è esente da profili di manifesta illogicità tanto sul punto dell’attendibilità delle
dichiarazioni della p.o. e di quelle de relato della moglie, sopraggiunta subito dopo il fatto, che
aveva potuto comunque constatare de visu lo stato di agitazione del figlio minore, presente
con il padre sull’autovettura, quanto sul punto dell’inattendibilità della teste a difesa, moglie
del prevenuto.
5. Di visibile inconsistenza il terzo motivo che censura di violazione di legge il riconoscimento

psichica della p.o., salvo poi ammettere, contraddittoriamente, che il Motta era stato
effettivamente fermato nel percorso con la propria autovettura dal Nalini che si era parato in
mezzo alla strada asseritamente per evitare l’investimento del proprio gatto, con ciò
bloccandone l’automezzo ed obbligandolo a mutare la direzione (Motta, secondo il ricorrente,
avrebbe spostato ‘la macchina in cima alla strada’). Il che conferma la plausibilità delle
minacce ricevute dalla p.o..
6.Affetto da palese infondatezza è pure il quarto motivo che pretenderebbe, invocando la
giurisprudenza secondo la quale la sentenza deve essere motivata in modo completo,
sostenere che, in caso di contumacia, la decisione debba essere notificata all’imputato
integralmente anziché per estratto, in palese contrasto con il disposto degli artt. 548, comma
3, cod. proc. pen. e 23, comma 2, disp. att. cod. proc. pen..
7. Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di
spettanza della cassa ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10-12-2013

Il consigliere est.

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Il Presidente

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della sussistenza del reato di violenza privata, assumendo non esservi stata costrizione

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