Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6889 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6889 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

• sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso il decreto n. 357/2011 GIP TRIBUNALE di ENNA, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

ANTONOV Roman propone personalmente ricorso per cassazione ex art. 99 dpr 115/2002
avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato l’opposizione avverso il
provvedimento del GIP del Tribunale di Enna in data 11.11.2011 che ha rigettato l’istanza

procedimento nel quale l’Antonov l’aveva proposta, nella qualità di parte offesa, era stato
definito con provvedimento di archiviazione del PM in quanto fatto non costituente reato.

Deduce l’abnormità della decisione.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato ex art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. a).

L’ “interessato” ex art. 99, comma 4, dpr 30 maggio 2002, n. 115, legittimato a proporre
impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso sul ricorso che ha rigettato
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il diretto fruitore del gratuito
patrocinio, cioè l’imputato nel procedimento de quo, e non giàla parte offesa, come nel
caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

I Presidente

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso presentata, sul rilievo che il

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