Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6888 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6888 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUREI ADRIAN N. IL 11/09/1983
avverso la sentenza n. 286/2010 TRIBUNALE di IVREA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

GUREI Adrian ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente.

Con il ricorso ci si duole del giudizio di responsabilità. Si lamenta poi il diniego delle

gli utenti della strada, pur trattandosi di incensurato].

La doglianza sulla responsabilità è generica e indimostrata, attingendo un
apprezzamento del compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione
di irregolarità in cui versava l’imputato.

Inaccoglibile anche l’altra doglianza, tra l’altro assertivamente formulata.

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., in tal
senso, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

attenuanti generiche [motivato dal giudice sulla base della pericolosità della condotta per

Ciò che qui deve senz’altro escludersi in ragione di quanto spiegato dal giudice e ciò
anche perché, secondo principio pacifico, in tema di circostanze attenuanti generiche,
posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al
giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista
dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto
quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo
all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza

\.

che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione
dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la
mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sezione IV, 28 maggio 2013, Hoxha).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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