Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6885 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6885 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

.sul ricorso proposto da:
BONOMO ANGELA N. IL 24/01/1958
avverso la sentenza n. 23/2011 GIUDICE DI PACE di ERICE, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

46822/2012

Il giudice di pace di Erice, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava Bonomo
Angela -54iiee- responsabile del reato di lesioni colpose in danno del pedone Mandili
Saadia e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di 300,00 euro
di multa.
L’imputata, per il tramite del difensore di fiducia,
ha interposto ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza. Sostiene che avrebbe dovuto
essere assolta in quanto l’argomentazione utilizzata per la condanna – e cioè che
avrebbe ben potuto prevedere l’attraversamento repentino della sede stradale da
parte della persona offesa, benché questa fosse al di fuori delle strisce pedonali – è
apodittica e illogica.
Nell’interesse della persona offesa è stata depositata una memoria con la quale si
sostiene l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è
inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Il giudice di pace ha così motivato la sentenza: ” risulta in maniera incontrovertibile
che l’odierna imputata, che si era fermata per cercare di individuare uno stallo libero,
dove parcheggiare la propria autovettura, individuatolo, distrattamente si rimetteva in
marcia senza accorgersi del pedone Mandili Saadia, che si apprestava ad attraversare
la strada, vista ferma l’autovettura condotta dall’imputata. Vero è che la parte civile
attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, che si trovavano a breve distanza
da essa, per come evidenziato nel rapporto dai vigili intervenuti a rilevare l’incidente,
ma è anche vero che la Cassazione ritiene che “in caso di investimento pedonale, la
circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad
escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone
fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile…” (Cass.
Civ., sez. 3, n. 524 del 12.1.2011). Nel caso in esame l’attraversamento del pedone
non solo era prevedibile, ma lo stesso aveva cominciato il detto attraversamento,
solo che, l’odierna imputata, distratta dalla ricerca di uno stallo libero e, poi, per
averne trovato uno, nel timore che venisse occupato da altri prima che lo occupasse si
è spostata urtando il pedone e provocandole le lesioni refertate dal pronto soccorso
dell’ospedale di Trapani”. La colpa dell’imputata è stata in tal modo accertata in
senso pienamente conforme alle risultanze processuali e ai principi che regolano la
materia, derivando la responsabilità dal difetto di attenzione dell’imputata nonostante
la presenza del pedone sulla sede stradale, sia pure fuori dalle strisce pedonali.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.20

Motivi della decisione

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