Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6884 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6884 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASILLI FRANCESCO N. IL 19/11/1988
FONDIARIA SAI SPA E DEL SUO PROCURATORE SANTE
BRUNO (R.€.57. eh 1/414 i-E)
avverso la sentenza n. 6/2012 TRIBUNALE di LECCE, del 17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

I

Fatto e diritto

CASILLI Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose
aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Entrambi i ricorsi censurano il giudizio di responsabilità.

Si tratta di doglianze inammissibili, a fronte di una decisione ampiamente motivata.

Si tratta di censure tipicamente di merito, risolvendosi in una diversa ricostruzione del
compendio probatorio, tale da farsene discendere – secondo la opinabile ricostruzione di
parte- l’assenza di responsabilità dell’imputato, basata in sentenza sulla violazione di
plurime regole cautelari [tra l’altro quelle di cui agli articoli 140, 141 e 143 del codice
della strada] che avevano determinano la improvvida manovra del veicolo condotto
dall’imputato [improvvisa sterzata a sinistra durante la marcia, con conseguente
posizionamento trasversale sulla carreggiata, tale da avere determinato l’urto con il
motoveicolo della persona che sopraggiungeva da tergo].

Il giudice ha ricostruito – in modo motivato attraverso l’analisi delle risultanze
dell’incidente e delle dichiarazioni acquisite- le ragioni della manovra e
conseguentemente le modalità di accadimento dell’incidente.

Ha spiegato le violazioni cautelari addebitate all’imputato e prese in considerazione anche
il comportamento del motociclista, escludendo che questo comportamento potesse
ritenersi causa eccezionale e sopravvenuta, cui addebitare in toto la verificazione
dell’occorso.

Va del resto ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e
nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di
ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc.
Benelli): qui sviluppata, in modo satisfattivo, nei termini suesposti.

Analogo ricorso presenta il responsabili civile FONDIARIA SAI spa.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
4

dichiara inammissibili/il ricorse condanna iqricorrentiC ial pagamento delle spese

Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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