Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6883 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6883 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORDO BRUNO N. IL 17/07/1969 , c=iv ‘C°
,a. la
avverso la sentenza n. 10059/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BORGO
VALSUGANA, del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Sordo Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsusana, in data 26.09.2012, con
la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata
dalle parti, in ordine ai reati in addebito. La parte denuncia la violazione di legge, in
riferimento al disposto di cui all’art. 8, legge n. 689/1981, con riguardo alla
mancata applicazione del concorso formale rispetto alla sanzione accessoria della

materiale delle sanzioni previste per ciascun reato.
Il ricorso è inammissibile.
Va, infatti, ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale “qualora il
giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non
solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge
previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì “cumulare” i vari periodi previsti per
ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione
della patente di guida” (Cass. Sez. 4, 3.6.2003 n. 33691 riv. 229097). E si è pure
chiarito che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi
discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l’inflizione di pene
eccessive, quali la disciplina della continuazione, ex art. 81 cod. pen.; e che
nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative,
commesse con più azioni od omissioni. (in termini: Cass. Sez. IV, Sentenza n.
15283 del 24.03.2009, Rv. 243877). I rilievi ora svolti risultano del resto
pienamente conferenti rispetto ai principi generali dettati in materia di sanzioni
amministrative dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Ed invero, l’art. 8, comma 1, L.
n. 689/1981, prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per la sola ipotesi del
concorso formale, che non ricorre nel caso di specie; mentre il secondo comma del
medesimo articolo concerne, unicamente, le violazioni in materia di previdenza ed
assistenza.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

sospensione della patente di guida. Osserva che il giudicante ha compiuto il cumulo

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