Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6883 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6883 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Politi Paolo, nato a Pergola il 30.9.1961, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Ancona il 16.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente
al reato di cui al capo aD) e per il rigetto nel resto del ricorso;

Data Udienza: 12/11/2015

udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Luigi Gianzi, del
Foro di Milano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
insistendo sulla intervenuta estinzione per prescrizione di reati.

1. Con sentenza pronunciata il 16.10.2014 la corte di appello di
Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di
Pesaro, in data 16.7.2012, aveva condannato alle pene, principale
ed accessorie, ritenute di giustizia, Politi Paolo, per i reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di
bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi aC); aD); aF);
aG); b) e g) dell’imputazione, in relazione al fallimento delle
società “CONTRACT s.p.a”, dichiarato dal tribunale di Pesaro con
sentenza del 19.12.2001, in qualità di amministratore di diritto
prima della “Paolo Politi s.p.a.”, trasformatasi in “CONTRACT
s.p.a.” e, poi, di tale ultima società, assolveva l’imputato dai
singoli episodi distrattivi di cui ai capi aC); aD) e g), con la
formula perché il fatto non sussiste, con conseguente
rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più
favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata
ed escludendo la pena accessoria di cui all’art. 32, c.p.
2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, sia personalmente che a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Luigi Gianzi del Foro di Milano, lamentando: 1) con
riferimento all’episodio distrattivo di cui al capo aF), avente ad
oggetto un finanziamento per un importo di £ 2.968.557.603,
erogato al Politi, in qualità di socio, sulla base di una delibera

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FATTO E DIRITTO

rivelatasi falsa, violazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto: la corte territoriale: a) pur riconoscendo la fondatezza
della tesi difensiva secondo la quale la falsità della delibera
assembleare del 28.12.1999 non è di per sé idonea a dimostrare il

sentenza di assoluzione, ma, contraddittoriamente, ha confermato
la pronuncia di primo grado valorizzando un elemento, la mancata
restituzione da parte del Politi di quanto ricevuto, del tutto
eccentrico rispetto alla contestazione, relativa ad un
finanziamento erogato dalla fallita, di cui l’amministratore/socio
avrebbe usufruito sulla base di una delibera ideologicamente falsa
e, pertanto, inefficace; b) ha confermato la condanna pur avendo
ritenuto neutra ed inconferente la deposizione del curatore
fallimentare, solo sulla base del sospetto legato all’assenza dei
partitari “clienti e fornitori”, che, secondo il giudice di appello, non
consente quella prova a discarico che avrebbe permesso di
accertare l’effettività delle rimesse eseguite dal Politi in favore dei
fornitori della fallita, in virtù delle quali egli avrebbe compensato il
finanziamento ricevuto da Contract; c) con motivazione carente
ed illogica ha affermato la responsabilità del Politi sulla assenza
dei partitari, che, ove messi a disposizione della curatela,
avrebbero consentito di ricostruire in dettaglio l’operazione
scritturata genericamente sul libro giornale ovvero l’insorgenza di
un credito dell’imputato nei confronti della fallita per un importo di
1.154.608.527, derivato dall’accollo da parte del primo di debiti
della seconda nei confronti dei fornitori, che sarebbe servito al
Politi per compensare parte del finanziamento innanzi indicato,
omettendo di motivare in ordine alla parte rimanente della cifra
oggetto della contestazione; d) ha affermato la responsabilità

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reato in questione, non ha pronunciato, come avrebbe dovuto,

dell’imputato sul presupposto che quest’ultimo non ha consegnato
alla curatela i mastrini contabili grazie ai quali avrebbe potuto
dimostrare l’effettività delle scritture recepite dal libro giornale e
con esse la restituzione del finanziamento concessogli dalla fallita

dimostrare, tuttavia, la falsità del libro giornale, che attesta
l’avvenuta restituzione del finanziamento e, quindi, l’assenza della
distrazione, non sussistendo a carico dell’amministratore l’obbligo
di fornire la dimostrazione della destinazione dei suddetti mastrini,
che non costituiscono scritture obbligatorie, ex art. 2478, c.c.,
sicché fondare sull’assenza di tali documenti l’affermazione di
responsabilità del Politi, significa dare vita, in violazione degli artt.
26, Cost. e 6, co. 2, CEDU, ad una inammissibile inversione
dell’onere della prova, senza tacere l’evidente contraddizione in
cui è caduta la corte territoriale, che, nel mandare assolto
l’imputato dall’episodio distrattivo di cui al capo aD), relativo alle
rimesse provenienti dal cliente ASL n. 7 di Chivasso, ha affermato
come l’assenza dei partitari costituisca circostanza neutra; e) non
ha fornito risposta alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, finalizzata ad ottenere l’espletamento di una
perizia volta ad accertare se le scritture riportate sul libro giornale
fossero o meno false, al fine di verificare se il Politi avesse oppure
no legittimamente compensato il debito nei confronti della fallita
con l’accollo delle esposizioni di quest’ultima verso i debitori; f) ha
travisato la prova ovvero non ha fornito alcuna risposta al rilievo
difensivo sul punto, in relazione alla circostanza,
documentalmente provata, che il Politi, nella sua qualità di
amministratore della fallita, ha consegnato al curatore
fallimentare tutti i partitari in suo possesso sino alla data del

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previo accollo dei debiti di quest’ultima verso i fornitori, senza

fallimento, come si evince dalla specifica distinta di consegna del
10.1.2002, prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado;
2) con riferimento all’episodio distrattivo di cui al capo aG),
avente ad oggetto l’importo di E 1.548.000.000, proveniente da

aveva apportato in garanzia alla “BNP PARIBAS PRIVATE
BROKERAGE SIM s.p.a” per l’effettuazione di operazioni
speculative, perdendo nel corso del tempo completamente il
capitale dato in garanzia, attesa la natura altamente rischiosa
delle suddette operazioni finanziarie, violazione di legge e vizio di
motivazione, poiché la corte territoriale: al) ha errato nel
ricondurre tale episodio al paradigma normativo del delitto di
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, trattandosi,
come si evince dal tenore della contestazione, di condotta
integrante gli estremi della bancarotta semplice, essendo ad essa
estraneo qualsiasi riferimento ad operazioni di appropriazione; bl)
ha utilizzato, ritenendola erroneamente un documento acquisibile
ai sensi dell’art. 234, c.p.p., la comunicazione proveniente dalla
BNP, considerata dalla stessa corte territoriale l’unico elemento di
prova a carico dell’imputato, contenente la descrizione
dell’operazione ricostruita da un funzionario dell’istituto finanziario
a seguito di una specifica richiesta formulata nel corso delle
indagini preliminari, che avrebbe dovuto formare oggetto di
dichiarazioni

verbalizzate

dalla

polizia

giudiziaria

ed

eventualmente reiterate attraverso la deposizione testimoniale
resa dal funzionario medesimo in dibattimento, nel contraddittorio
tra le parti, non trattandosi di un documento formatosi fuori dal
processo; cl) ha operato un vero e proprio travisamento della
prova nell’affermare che il documento in questione sarebbe stato

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conti correnti bancari riconducibili alla società fallita, che il Politi

acquisito al di fuori di uno specifico contesto procedimentale,
avendo il teste maresciallo Festini, che lo ha materialmente
prodotto in dibattimento, affermato il contrario; dl) ha
erroneamente fondato la sua decisione sulla testimonianza del

dell’art. 195, co. 4, c.p.p., in quanto il suddetto teste ha deposto
sul contenuto di dichiarazioni che avrebbero dovuto essere
assunte attraverso la verbalizzazione e sulle quali l’agente
operante non avrebbe potuto deporre, a pena di inutilizzabilità
della sua deposizione; e1) ha omesso di motivare in ordine alla
richiesta, formulata dalla difesa nel corso della discussione in
appello, di svolgimento di una perizia d’ufficio, volta ad accertare
l’attendibilità o meno delle annotazioni contenute nel libro giornale
che attestano la restituzione alla “Contract” della somma
contestata quale distrazione, unica alternativa possibile per
evitare la pronuncia assolutoria, una volta esclusa l’utilizzabilità ai
fini probatori della missiva della BNP e della testimonianza del
Festini;
3) con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale di cui
al capo B), violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la
corte territoriale: a2) ha operato un vero e proprio travisamento
della prova, in relazione alla mancanza dei partitari, poiché, come
si è già detto, gli stessi risultano consegnati al curatore
fallimentare dallo stesso Politi; b2) con motivazione illogica e
carente ha riconosciuto la coincidenza tra la contabilità annotata
sul libro giornale relativamente alle note di credito ed alle
sopravvenienze passive emesse nei confronti dei clienti ASL n. 7
di Chivasso e Regione Veneto rispetto alla contabilità dei due enti
pubblici, per poi affermare la falsità delle poste rettificative,

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maresciallo Festini, che, in realtà, è stata resa in violazione

senza, peraltro, pronunciarsi sulla richiesta di svolgere una perizia
d’ufficio formulata dalla difesa nel corso della discussione in
appello; c3), con riferimento alle registrazioni contabili effettuate
attraverso la “Dicitura Libera” ha aderito acriticamente alle

cui competenza professionale il ricorrente mette in dubbio in
considerazione delle numerose assoluzioni intervenute per gli altri
capi d’imputazione, prospettazioni che appaiono manifestamente
infondate, in quanto da una lettura attenta del libro giornale si
desume che il ricorso alla causale “libera” non è stato un
espediente ideato dal Politi per alterare le scritture, ma è un
comune applicativo utilizzato per l’inserimento in prima nota delle
registrazioni contabili; d3) ha omesso di motivare la condanna
inflitta per la contestazione relativa all’asserito saldo negativo del
conto cassa; e3) non ha motivato adeguatamente in relazione
all’elemento soggettivo del reato di cui si discute; deduce infine il
ricorrente, con riferimento al profilo sanzionatorio, la
contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione
nella parte in cui nega il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche sulla base della obiettiva gravità dei fatti,
laddove nella determinazione della pena-base la corte territoriale
è partita dal minimo edittale.
3. In via preliminare va rilevata l’intervenuta estinzione per
prescrizione di tutti i delitti di cui all’art. 216, co. 1, n. 1 e n. 2,
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, contestati al Politi, puniti con la pena
edittale della reclusione da tre a dieci anni, trattandosi di reati
consumati in data 19.12.2001, data della sentenza dichiarativa di
fallimento della società, integrante elemento costitutivo della
fattispecie penale e non semplice condizione oggettiva di punibilità

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prospettazioni accusatorie formulate dal curatore fallimentare, la

(cfr.,

ex plurimis,

Cass., sez. V, 25.3.2010, n. 20736, rv.

247299).
Ed invero, alla luce della nuova disciplina di cui agli artt. 157 e ss.,
c.p.p., come modificata dall’art. 6, co. 1, I. 5 dicembre 2005, n.

reo nel prevedere un termine ordinario di prescrizione, pari ad
otto anni ai sensi dell’art. 157, co. 1, c.p., inferiore a quello, pari a
quindici i anni, previsto dalla disposizione di cui all’art. 157, co. 1,
n. 2), c.p., nella sua precedente formulazione, sia perché alla data
di entrata in vigore della nuova normativa il processo a carico del
Politi non era pendente in grado di appello (la stessa sentenza di
primo grado, come si è detto, fu pronunciata solo nel 2012), il
relativo termine di prescrizione (pari a dieci anni), nella sua
estensione massima, considerati cioè gli atti interruttivi
intervenuti e pur tenendo conto delle dichiarate cause di
sospensione del relativo decorso, risulta perento.
Di conseguenza, in ossequio al principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art.
129 c.p.p. e non ricorrendo, al tempo stesso, alcuna causa di
inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse del Politi
(incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate,
essa va rilevata in questa sede, non risultando, peraltro, nessuna
delle ipotesi previste dall’art. 129, co. 2, c.p.p., che imporrebbero
una pronuncia più favorevole nei confronti dell’imputato.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza dominante in sede di
legittimità, il principio della immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone che nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta

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251, applicabile nel caso concreto, sia in quanto più favorevole al

e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l’operatività
della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso (non
ricorrente nella fattispecie in esame) assume rilievo pregiudiziale

relativo giudizio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 26.3.2008, n.
21459, P., rv. 240066).
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata,
deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per intervenuta
estinzione per prescrizione dei reati innanzi indicati per cui il Politi
ha riportato condanna, confermata in appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono
estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 12.11.2015.

la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del

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