Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6882 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6882 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVINA GIUSEPPE N. IL 30/01/1962
avverso la sentenza n. 188/2011 GIUDICE DI PACE di BARI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

46760/2012
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda
l’accertamento di responsabilità che sarebbe sfornito di prova certa, essendosi basato
solo sulle dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità non è stata
opportunamente valutata e senza motivazione “in merito alle diverse ipotesi
dichiarate dalla difesa”.
Il ricorso è
inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Le dichiarazioni della persona offesa sullo svolgimento dei fatti sono state
correttamente ritenute attendibili. La sentenza impugnata riferisce che l’episodio si è
verificato nel quadro dei rapporti tesi esistenti tra i due fratelli a causa di dissapori tra
loro insorti circa la gestione della società di traslochi dagli stessi insieme costituita e
che lo stesso imputato confermava l’esistenza di tali dissapori e confessava di aver
“chiuso la portiera per stizza, non certo per fargli del male”; conclude – con
motivazione del tutto esaustiva – che non vi è ragione di dubitare della attendibilità
della persona offesa atteso che quanto dalla medesima dichiarato è risultato
confermato sia dalla documentazione medica (attestante le lesioni alla gamba) sia
dalle dichiarazioni dello stesso imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013

Il giudice di pace di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava Gravina
Giuseppe responsabile dei reati di danneggiamento, minaccia e lesioni colpose in
danno del fratello Francesco e, concesse le attenuanti generiche e riuniti gli stessi
sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di 1800,00 euro.

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