Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6881 del 26/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6881 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPUTO FRANCESCO N. IL 11/08/1987
avverso la sentenza n. 2297/2011 TRIBUNALE di BARI, del
29/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 26/10/2012

Con sentenza in data 29 agosto 2011 il Tribunale di Bari applicava a Caputo Francesco, su
richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di
multa in ordine al reato di concorso in furto aggravato ai sensi dell’art.625 n.2 c.p., commesso in
Bitonto il 26 agosto 2011, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla
recidiva e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe consentito
l’applicazione di una pena più mite.
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. Nel ricorso per cassazione
avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile
proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano,
infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice
che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato
origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena,
in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute”
(Cass. Sez.III 27marzo 2001 n.18735, Ciliberti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2012
il cons. est.

il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al

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