Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6880 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6880 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUCHOUCHA MOUNIR N. IL 11/06/1985
avverso la sentenza n. 5149/2009 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
16/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Bouchoucha Mounir ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Messina in data 16.03.2010, con la quale è stata affermata la penale responsabilità
del prevenuto in ordine al reato ex art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna
alla pena di € 4.000,00 di ammenda. Il deducente contesta l’affermazione di penale
responsabilità, invocando l’ignoranza scusabile ex art. 5 cod. pen.; si duole della
entità della pena inflitta, della mancata concessione delle attenuanti generiche e

L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avv. Alberto Del Fabro, difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale per
le giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

della sospensione condizionale della pena.

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