Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 688 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 688 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVI CRISTIANO N. IL 21/08/1970
avverso la sentenza n. 13425/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2014
n. 53345/13 RG
Motivi della decisione
L’imputato SAVI Cristiano ricorre contro l’indicata sentenza in epigrafe che ha confermato la
condanna in primo grado del Tribunale di Roma in data 26.5.2011 per il reato di calunnia (art.
368 cod. pen.) a pena di giustizia.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Con atto del difensore, il SAVI contesta violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis
c.p. e 133 c.p., senza mai indicare punti di criticità rilevanti ai fini di un serio vaglio di
legittimità in relazione alla specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata a conferma
della prima decisione in ordine alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuanti
generiche, rispetto alla quale deduce una rivalutazione in fatto improponibile in questa sede.
Come tale l’impugnazione si rivela inammissibile.