Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 688 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 688 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCA’ SALVATORE N. IL 28/04/1966
avverso la sentenza n. 1919/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Lucà Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 8/7/2015 confermativa della sentenza del Tribunale di Ravenna del
11/5/2912 che, riconosciuta la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n.
4 cod. pen, equivalente alla recidiva, lo condannava alla pena di mesi sei di
reclusione ed euro 51 di multa per il delitto di truffa, chiedendone l’annullamento
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e

responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
Il ricorso è inammissibile . Il motivo proposto è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo
questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2,
11951/2014,rv 259425).
Viceversa la sentenza impugnata risulta correttamente motivata quanto al
delitto di truffa poiché viene dato atto degli artifici e raggiri, tra i quali il prezzo
modesto della merce, venduta in un’asta via internet , utile a trarre in inganno i
potenziali acquirenti, a nulla rilevando la mancanza di diligenza della vittima che,
come affermato da questa Corte, non ha rilievo dal momento che tale
circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza
di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez.
2, Sentenza n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016

manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di penale

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