Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 688 del 18/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 688 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BORGIA GIUSEPPE N. IL 29/04/1959
avverso il decreto n. 32/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 17.6.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria in
parziale accoglimento dell’appello riduceva in anni uno e mesi sei la durata delle
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicata a Giuseppe Borgia, ai
sensi della legge n. 1423 del 1956, dal Tribunale della stessa sede.
Ripercorrendo il curriculum delinquenziale del Borgia la Corte territoriale

in cui era intervenuta la valutazione tenuto conto, tra l’altro, che si era reso
latitante tra agosto ed ottobre 2008 in relazione alla esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare.

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
proposto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la mancanza del
presupposto dell’attualità della pericolosità sociale, ribadendo che le
frequentazioni con soggetti pregiudicati erano giustificate da rapporti di lavoro e
legami familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze proposte dal ricorrente, in parte costituite da censure di mero
fatto, sono manifestamente infondate.
E’ principio consolidato quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione della
misura di prevenzione personale, l’accertamento della pericolosità sociale
prescinde dall’affermazione della penale responsabilità e deve fondare su una
valutazione da parte del giudice di elementi di fatto dai quali si possa desumere,
tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale
dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce
l’applicabilità delle misure di prevenzione personali.
Nel provvedimento impugnato è stata fatta corretta applicazione di detto
principio dando atto della attualità della pericolosità manifestata dal proposto
anche tenuto conto dei precedenti penali e delle condotte illecite protratte
quanto meno sino ad ottobre 2008.
Le ulteriori doglianze non sono valutabili nel giudizio di legittimità
trattandosi di questioni di fatto riservate al giudice di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
2

riteneva sussistente l’attualità della pericolosità sociale del predetto al momento

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo mille in favore della cassa della

Così deciso, il 18 ottobre 2012.

ammende.

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