Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 688 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 688 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO CASSARINO SALVATORE N. IL 18/03/1967
CEFALU’ SALVATORE N. IL 24/09/1975
avverso la sentenza n. 69/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F R,t”’
che ha concluso per e ■ E-•rn LO .,. ry,e \ A
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Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore GALLO CASSARINO e Salvatore CEFALU’ sono chiamati a rispondere di lesioni
personali aggravate in danno di Salvatore di Messina e di porto di coltello. Si tratta di
un’aggressione avvenuta al porto di Porto Empedocle nel corso della quale Gallo
Cassarino colpiva Messina ad un avambraccio con un grosso coltello da cucina.
2.

La corte di Appello di Palermo con sentenza 1-10-2012 confermava l’affermazione di

sentenza 19-5-2011 del Tribunale di Agrigento, sulla base delle dichiarazioni della p.o.
confermate dai referti medici attestanti ferita all’avambraccio riportata dal Messina e
dalle divergenze tra le versioni dei prevenuti.
3. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, il primo tramite il difensore, il
secondo personalmente.
4.

Gallo Cassarino ha articolato due motivi di doglianza, con il primo dei quali deduce vizio
di motivazione e violazione di legge in punto valutazione delle prove per mancata
indicazione delle ragioni della decisione, per illogicità del percorso argomentativo, per
mancata considerazione di elementi rilevanti. La corte territoriale non aveva tenuto
conto che le dichiarazioni della p.o. erano prive di riscontri oggettivi non potendo
escludersi che Messina si fosse autoprocurato la ferita durante la lite o che essa fosse
successiva al fatto, non essendo stato tra l’altro rinvenuto il coltello utilizzato.

5. Il secondo motivo investe da un lato il diniego di attenuanti generiche, che si assumono
spettanti per il valore morale del gesto, motivato dalle continue offese da parte del
Messina ai parenti del Gallo Cassarino, dall’altro l’assegnazione alla parte civile di una
provvisionale nonostante la mancanza di prova del danno.
6. Cefalù con il proprio ricorso ribadisce la tesi difensiva di aver presenziato alla lite solo
perché si trovava al porto nell’esercizio della sua attività di pescatore e di essere
intervenuto per dividere gli altri due, sostenendo che non era provato chi avesse
iniziato la lite e chi portasse il coltello. Comunque la sua partecipazione marginale
avrebbe dovuto determinare la concessione delle generiche in regime di prevalenza e
l’esclusione della subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della
provvisionale, anche per la sua situazione di difficoltà economica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo di quello nell’interesse di Gallo Cassarino tende a sottoporre al giudizio
di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in
esame la corte del territorio ha ineccepibilmente osservato che la prova della

2

responsabilità (e le pene rispettivamente di mesi sei e mesi tre di reclusione) di cui a

responsabilità dell’imputato si desumeva dalle dichiarazioni accusatorie della persona
offesa che avevano trovato oggettivo riscontro, oltre che, indirettamente, nella
discordanza tra le versioni degli imputati, nella certificazione medica riguardante le
lesioni riportate da Messina, in linea, per tipologia e localizzazione, con la versione di
questi, risultando in conseguenza meramente assertiva l’alternativa prospettazione
della possibilità che fossero state autoprocurate o successive al litigio.
3. La motivazione della corte siciliana si allinea ai costanti indirizzi della giurisprudenza di

ad un attento controllo di credibilità, come nella sentenza impugnata, possono essere
assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato (Cass. sez. 3, 27
aprile 2006 n.34110, Valdo Iosi; sez. 1, 4 novembre 2004 n.46954, Palmisani; sez. 6, 3
giugno 2004 n.33162, Patella; sez. 3, 27 marzo 2003 n.22848, Assenza), mentre il
giudizio sull’attendibilità della persona offesa costituisce il risultato di una valutazione di
fatto che non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che il giudice non
sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n.8382, Finazzo).
4.

Di visibile inconsistenza è anche il secondo motivo dello stesso gravame.

5. Invero il diniego di attenuanti generiche, ancorato in sentenza alle gravi modalità del
fatto, consistito in un accoltellamento, è contrastato dall’impugnante sull’arbitrario
rilevo che il gesto sarebbe addirittura contrassegnato da valore morale in quanto posto
in essere per vendicare le continue offese da parte del Messina ai parenti del Gallo
Cassa rino.
6. Al di là della mera assertività della prospettazione, non è chi non veda che un tale
motivo della condotta, lungi dal configurare elemento positivo valutabile ai fini del
riconoscimento di attenuanti generiche, rischia di essere addirittura controproducente
stante la sproporzione tra l’asserita motivazione del gesto, ai limiti della futilità, e il
gesto stesso.
7.

L’assegnazione della provvisionale, poi, è giustificata dalla ricorrenza di un danno
quanto meno morale, come osservato in sentenza.

8. Il ricorso del Cefalù, che in punto responsabilità non muove censure di legittimità alla
sentenza limitandosi a ribadire la tesi difensiva che lo dipinge come un casuale
spettatore della lite e poi come il paciere fra i contendenti, è manifestamente infondato
sia laddove assume che la sua partecipazione marginale avrebbe dovuto determinare la
concessione delle generiche in regime di prevalenza, avendo già conseguito il
riconoscimento della diminuente di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen.
equivalente all’aggravante, sia laddove lamenta la subordinazione della sospensione
condizionale al pagamento della provvisionale, questione già esaminata in sentenza e
motivatamente reietta richiamando le modalità del fatto e i danni patiti dall’offeso.

3

legittimità secondo cui le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, se sottoposte

9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000 la somma di spettanza della cassa ammende
a carico di ciascun ricorrente.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Roma, 10.12.2013

Il consigliere estensore

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Il Presidente

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della somma di C 1000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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