Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6879 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6879 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADARO ROSARIO N. IL 26/02/1962
avverso la sentenza n. 28/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Spadaro Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Catania in data 23.04.2012, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modica in data
19.07.2010, in ordine a reati di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. (capo A) ed
omissione di soccorso di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada (capo B).
Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale, in riferimento al

Con riguardo al delitto di lesioni colpose (capo A), l’esponente si sofferma sulla
dinamica del sinistro e rileva che l’apertura della sponda del furgone fu accidentale.
In relazione al reato di cui al capo B), punibile solo a titolo di dolo, il ricorrente
osserva che non risulta provato che Spadaro avesse consapevolezza delle lesioni
riportate dalla persona offesa. Sul punto il deducente richiama le dichiarazioni rese
dalla vittima, la quale aveva riferito di essersi solo spaventata; ed osserva che dal
certificato medico risulta una convalescenza di soli giorni sette.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l’esponente propone censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu °culi,

in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). In sede di legittimità non sono consentite le
censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza

mancato accertamento dell’elemento psicologico di entrambi i reati in addebito.

n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel caso di
specie, la Corte di Appello ha effettuato un coerente vaglio del complessivo
compendio probatorio, evidenziando: che risultava provata la negligenza del
prevenuto, in riferimento alla apertura di una sponda del furgone, evenienza che
aveva provocato le refertate lesioni in danno di Sammito Simona; e che l’imputato,
nonostante si fosse reso conto delle lesioni visibilmente riportate dalla persona
offesa, aveva omesso di prestare soccorso alla vittima e si era allontanato con il

Come si vede, in tali termini i giudici di merito hanno pure dato atto della
sussistenza dell’elemento conoscitivo del dolo, in riferimento al reato di cui al capo
B) della rubrica.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

proprio veicolo, circostanza riferita dalla stessa parte offesa e dalla teste La Rocca.

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