Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6877 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6877 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
MAROTTA CLAUDIO N. IL 08/06/1965
avverso la sentenza n. 1051/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto
MAROTTA CLAUDIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, confermando

seguito di annullamento della Cassazione, nel riconoscerlo colpevole della violazione
dell’articolo 73 del dpr n 309 del 1990 contestatagli, ha ritenuto di non poter concedere
l’attenuante di cui al comma 5 dell’articolo 73, in ragione delle modalità del fatto e della
qualità della droga, ritenuti elementi dimostrativi di una attività di spaccio sistematica ed
organizzata, comunque non lieve.

Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in
tema di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in
ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in
quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante
dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interpretela proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sezione IV,
13 maggio 2010, Lucresi, che ha ritenuto corretto il diniego dell’attenuante basato
proprio sulla gravità della condotta di spaccio).

Qui, il giudicante ha ampiamente motivato sulle convergenti ragioni che deponevano per
l’insussistenza dell’attenuante e il relativo giudizio regge al vaglio di legittimità anche a
fronte di motivazione sicuramente satisfattiva.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, giudicando in sede di rinvio a

:

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA