Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6876 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6876 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 20/11/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMBERTI ANTONIO N. IL 28/07/1977
avverso la sentenza n. 273/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
v
Fatto e diritto
LAMBERTI Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica.
Con il primo, sostiene la “nullità del decreto penale” per insufficiente indicazione del
luogo dell’accertamento del fatto contestato genericamente indicato in Milano “pubblica
via”.
Con l’altro sostiene la nullità del rilievo alcoli metrico, asseritamente non seguito da
successiva verifica con idonea strumentazione.
Evidente è la genericità dei motivi.
Quanto al primo, mai prima proposto, vale il rilievo che non vi è stata alcuna violazione
della difesa, non essendovi dubbio sulla contestazione.
Quanto al secondo, la stessa corte di merito ha affermato che lo stato alterato è stato
verificato con apposita apparecchiatura in dotazione alla polizia stradale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Articola due sintetici e generici motivi.