Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6874 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6874 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINQUEPALMI VITO N. IL 19/07/1989
avverso la sentenza n. 10185/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CERIGNOLA,
del 20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

,

(a
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cinquepalmi Vito in ordine al reato di cui
all’art.116 co.13 del Codice della Strada) ha proposto
ricorso in cassazione il sopra indicato imputato
censurandola per violazione di legge e difetto di

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., oltre che generico perché proposto per
motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone
questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato
ampia e convincente risposta e mira ad una diversa
ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione
congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare
gli atti. Il Tribunale di Foggia-sezione distaccata di
Cerignola- ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando che
l’imputato allorquando venne coinvolto in un sinistro
stradale in data 31.08.2007 era sprovvisto della patente
di guida.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle

motivazione in punto di responsabilità.

ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

P1

(3

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

ons’gli e es.,

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA