Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6872 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6872 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PLAKA ISUF N. IL 27/06/1978
avverso la sentenza n. 2701/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 20/11/2013
Motivi della decisione
Plaka Isuf propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bologna in data 24.02.2012 con la quale, giudicando in sede di rinvio a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 14.01.2009, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia resa il 15.07.2004, rideterminava la
pena originariamente inflitta e confermava nel resto.
La parte eccepisce la mancata notifica all’avv. Arturo Siracusano del decreto
24.02.2012; l’esponente osserva che il decreto di citazione a giudizio è stato
notificato al solo avvocato Daniele De Luca, pure nominato nel presente
procedimento.
Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che in data 24.02.2012 era stata
indetta l’astensione dalle udienze dalla associazione di categoria, astensione alla
quale avevano aderito i predetti difensori.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento alla prima questione dedotta dalla parte, si osserva che la
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’omesso avviso dell’udienza a uno dei
due difensori dell’imputato determina una nullità a regime intermedio, che è sanata
dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore
comparso, pur quando l’imputato non sia presente. In particolare, siè precisato cheè
onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello
di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato
anche l’altro difensore di fiducia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 39060 del 16/07/2009,
dep. 08/10/2009, Rv. 244187).
Orbene, dal verbale dell’udienza celebrata avanti alla Corte di Appello di
Bologna in data 24.02.2012 – atto che la Corte regolatrice procede direttamente ad
esaminare, a fronte di eccezione di natura processuale – risulta che l’avv.
Giammaria Gasparoni, del foro di Rimini, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc.
pen., non ebbe a sollevare alcuna eccezione, in riferimento all’omesso avviso di
udienza all’avv. Arturo Siracusano, di talcté la dedotta questione di nullità risulta
sanata.
E’ poi appena il caso di rilevare, introducendo l’esame del secondo
argomento dedotto dal ricorrente, che dal verbale sopra richiamato non risulta che
il difensore presente all’udienza del 24.02.2012 abbia altrimenti dichiarato la
propria adesione alla astensione delle udienze indetta dalla associazione di
categoria; e neppure che la predetta questione sia stata altrimenti dedotta avanti
al Collegio giudicante. Il relativo motivo di doglianza risulta pertanto inammissibile,
per manifesta infondatezza.
di citazione a giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna, per l’udienza del
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.