Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6871 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6871 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VACCARI ALBERTO N. IL 08/08/1944
avverso la sentenza n. 6140/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

44266/2012
Motivi della decisione

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per
cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza. Deduce violazione di
legge e difetto di motivazione in quanto il giudice in motivazione ha dato atto,
con statuizione che il ricorrente ritiene corretta, della intervenuta prescrizione
del reato, mentre poi con il dispositivo ha confermato la sentenza di primo
grado.
Con successiva memoria contesta la fissazione del ricorso presso la VII
sezione ribadendo che il ricorso è fondato stante l’insanabile contrasto tra
motivazione e dispositivo.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Effettivamente nel corpo della sentenza qui impugnata si rinviene la
affermazione della intervenuta prescrizione del reato, essendo decorsi ben più
di sette anni e mezzo dalla data del fatto; tale affermazione è però del tutto
generica ed altresì assolutamente erronea atteso che sia applicando le regole
sulla prescrizione dettate dalla legge n.251 del 2005 sia facendo riferimento
alla precedente normativa codicistica il termine di prescrizione per il reato di
cui l’imputato è stato chiamato a rispondere – omicidio colposo commesso con
violazione delle norme sulla circolazione stradale – è di 15 anni, termine che
non era ancora decorso dal 19 dicembre 2002, data del commesso reato. Deve
dunque escludersi che la volontà della corte di appello possa effettivamente
essere stata quella di addivenire alla dichiarazione di prescrizione del reato, ma
è invece evidente che si tratta di un inciso privo di riferimento alla specifica
situazione in esame. Trova pertanto applicazione il dispositivo della sentenza
stessa, di conferma della precedente condanna, atteso che, secondo la regola
generale, il dispositivo prevale sulla motivazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento mentre non ritiene il Collegio di far
luogo alla condanna a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.

p.q.m.

La corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di
Modena che ha ritenuto Vaccari Alberto responsabile del reato di omicidio
colposo per l’investimento di Tromba Franco nel mentre costui, cui si
addebitava un concorso di colpa nella misura del 40%, si trovava sulla sede
stradale per fare segnalazioni a un altro mezzo.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.

Così deciso il 20.11.2013

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