Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 687 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 687 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCA CLARA N. IL 07/02/1964
avverso la sentenza n. 399/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 26/11/2014
c.c.: 26-11-14
FATTO E DIRITTO
1
De Luca Clara ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, ritenuta
eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.
R.G. 31945-14