Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 687 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 687 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP MODOU N. IL 10/08/1991
avverso la sentenza n. 3069/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
DIOP MODOU ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena
su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per la violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990
contestatagli
Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la violazione dell’articolo 133 c.p. in punto di
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi qui non ricorrente) (Sezione
IV, 7 novembre 2006, Cassata).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il
idente
determinazione della pena.