Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6866 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6866 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPADA RAFFAELE N. IL 21/05/1981
avverso la sentenza n. 1809/2011 TRIBUNALE di UDINE, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 20/11/2013
41148/2012
Motivi della decisione
Il Tribunale di Udine, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto Spada Raffaele
responsabile del reato di cui all’art. 116 del codice della strada.
Il ricorso, tale dovendosi qualificare l’impugnazione proposta, è inammissibile. Il
ricorrente sostiene che erroneamente l’imputato è stato dichiarato contumace mentre
il medesimo si trovava ristretto in carcere; chiede la revoca di tale dichiarazione e la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
Il motivo è manifestamente infondato dal momento che l’imputato ha espressamente
rinunciato a comparire all’udienza di celebrazione del procedimento come risulta dal
verbale di udienza e dalla dichiarazione contenuta negli atti del fascicolo.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 20.11.2013
Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato e la corte di appello ha
trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non consente l’appello
dell’imputato contro le sentenze di condanna la sola pena dell’ammenda.