Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6865 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6865 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZECCOLINI MASSIMO N. IL 28/07/1959 parte offesa nel
procedimento
NAVARRO MARCELLA N. IL 10/10/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
DE VITA BIAGIO N. IL 05/02/1958
avverso il decreto n. 482/2012 GIP TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Massimo Zeccolini e Marcella Navarro, persone offese nell’ambito del
procedimento che occupa, hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto in data
20.09.2012. Gli esponenti rilevano che la richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero venne notificata presso la loro residenza anziché nel domicilio
eletto presso il difensore, in violazione dell’art. 33, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.

affermato il principio di diritto – in riferimento alla notifica dell’avviso alla persona
offesa della richiesta di archiviazione formulata dal pubico ministero – in base al
quale non dà luogo a nullità l’omessa notifica di un atto al difensore di fiducia
nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex lege ai sensi dell’art. 33 disp. att.
cod. proc. pen., ove l’atto medesimo sia notificato alla parte (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24062 del 13/05/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247794).
Peraltro, nel caso di specie, le persone offese, a seguito della notifica della
richiesta di archiviazione, formularono tempestiva opposizione, evenienza
espressamente richiamata dal giudicante nel decreto di archiviazione oggi
impugnato. Come si vede, la notifica alla parte ha comunque raggiunto il suo
scopo, essendosi così realizzate le condizioni per l’operatività delle sanatorie
generali di cui all’art. 183, cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 ciascuno
a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 ciascuno in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che la Suprema Corte ha

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