Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6864 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6864 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIUGLIANO GIANLUCA N. IL 15/01/1981
avverso la sentenza n. 3640/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 20/11/2013
Motivi della decisione
Giugliano Gianluca ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli in data 14.10.2010, con la quale è stata affermata la penale responsabilità
del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod strada, con
condanna alla pena di C 4.500,00 di ammenda. Il deducente lamenta il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e si duole della entità della pena inflitta.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, ha negato il
riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali a
carico del prevenuto e della condotta elusiva, posta in essere da Giugliano, al
momento del controllo. La parte, infatti, alla vista dei militari aveva effettuato una
improvvisa deviazione ed aveva parcheggiato l’auto, allontanandosi a piedi. Il
personale operante, peraltro, nel corso delle operazioni di sequestro del veicolo,
aveva avuto modo di riconoscere nell’odierno imputato la persona che poco prima
era stata vista alla guida del mezzo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.
Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la