Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6863 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6863 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANTI ANNA N. IL 06/08/1985
avverso la sentenza n. 18587/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 20/11/2013

9

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Pisanti Anna in ordine al reato di cui
all’art.116 co.13 del Codice della Strada) ha proposto
ricorso in cassazione il sopra indicato imputato
censurandola per violazione di legge e difetto di

all’eccessività della pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Napoli ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di
responsabilità, evidenziando che l’imputata non aveva mai
conseguito la patente di guida, come era risultato dagli
accertamenti operati presso la banca dati della
Motorizzazione civile.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che

motivazione in punto di responsabilità e in ordine

soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con

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e

1

formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero

2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Napoli espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena
indicata in dispositivo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

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Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

I

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arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno

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