Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6862 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6862 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCA’ MAURIZIO N. IL 18/10/1971
avverso l’ordinanza n. 734/2015 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
09/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. MAURIZIO
GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.S‘a 154, u‘raimp,

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Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

2. Il difensore ha prospettato violazione di legge, motivazione
illogica e travisamento della prova in relazione all’art. 274 cod.
proc. pen. e in particolare ha rilevato che il Tribunale aveva
adoperato nella motivazione mere clausole di stile e non aveva
tenuto conto che i delitti per i quali era stata applicata la custodia
in carcere erano stati consumati tra il settembre 2008 e il febbraio
2009, quindi a notevole distanza di tempo e per di più in MESSINA
quando il luogo in cui il LUCA’ avrebbe potuto trascorrere gli arresti
domiciliari era situato ad ALESSANDRIA.
2.1 D Tribunale aveva poi trascurato di considerare che il Tribunale
di Sorveglianza di Palermo, con un accertamento approfondito,
aveva escluso la attualità di contatti del LUCA’ con la criminalità
organizzata, tanto più che nel procedimento principale, per il quale
già era stato emesso il decreto che dispone il giudizio, lo stesso
LUCA’ non era chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 416
bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui ai numeri che seguono.
1.1 I! Tribunale di Messina, in sede di appello, ha affermato che i
reati per i quali era stata applicata la misura cautelare della
custodia in carcere erano stati commessi tra il settembre 2008 e il
febbraio 2009 e si è fatto carico della conseguente, necessaria
motivazione della attualità delle esigenze cautelari ex lett. c
dell’art. 274 cod. proc. pen. richiamando alcuni specifici indici di
pericolosità quali i numerosi precedenti per delitti contro il
patrimonio e in materia di stupefacenti e lo stabile inserimento in
circuiti criminosi operanti sul territorio di appartenenza.
1.2 D Tribunale ha poi valutato come non incidente sul tema in
argomento l’intervento di un recente provvedimento del Tribunale
di Sorveglianza di Palermo che, a seguito di approfondita
istruttoria, aveva escluso la pericolosità sociale del LUCA’
ammettendo lo stesso al regime di semilibertà; il Tribunale, con
motivazione in parte ipotetica, in parte sostanzialmente
insufficiente sul punto specifico dell’ effettivo esame da parte del
Tribunale di Sorveglianza della perdurante pericolosità del LUCA’,
ha sostenuto che l’ammissione al regime di semilibertà si
giustificava con il fatto che il Tribunale di Sorveglianza stesso non
aveva tenuto conto della misura cautelare applicata per i fatti del
2008/2009, trascurando così di considerare che, anche se così
fosse avvenuto, restava da accertare con congrua motivazione se
fatti commessi a così sensibile distanza di tempo potessero
legittimare comunque e in ogni caso un giudizio di perdurante
attualità della esigenze cautelari stesse.
2

91,9i

1. Il difensore di Maurizio LUCA’ ha proposto ricorso per
Cassazione contro l’ordinanza 9 novembre 2015 con la quale il
Tribunale di Messina, in sede di appello, aveva rigettato una
istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti dorniciliari.

1.3 L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio sul punto
relativo alla sussistenza ed attualità di esigenze cautelari e il
Tribunale di Messina dovrà farsi carico di motivare con adeguata
completezza circa la sussistenza perdurante ed attuale di esigenze
di cautela e circa l’effettivo ambito di incidenza sulla pericolosità
del LUCA’ del più volte richiamato provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza di Palermo.

Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alle esigenze
cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Messina (Sezione per il riesame delle misure cautelari personali);
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter
d isp.att.c. p. p.
Così deciso il 4 febbraio 2016.

P.Q.M.

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