Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6861 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6861 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGGIONI FRANCESCO N. IL 14/05/1980
avverso la sentenza n. 4930/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
Data Udienza: 20/11/2013
(
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Puggioni
Francesco – giudicato responsabile del reato di cui ll’articolo
186,comma 2 del Codice della Strada – fatto commesso in Pisa il 10
marzo 2007 – ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in relazione alla norma di
previsti in tema di deposito dei verbali degli atti compiuti dalla
polizia giudiziaria. Rilevava altresì che il reato era estinto per
intervenuta prescrizione dello stesso.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
ex
articolo 606,
perché proposto per motivi
comma 30 ,
manifestamente
infondati.
Per quanto attiene al primo motivo infatti la Corte di appello di
Firenze ha evidenziato, citando anche pertinente giurisprudenza di
questa Corte, che l’avviso di deposito degli atti, notificato al
difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione
a giudizio, vale a sanare le nullità pregresse derivanti
dall’omesso deposito dei verbali degli atti compiuti dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell’art.354 c.p.p., tra i quali va
annoverato altresì l’accertamento strumentale dello stato di
ebbrezza alla guida..
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non può invece essere dichiarata la prescrizione del reato, come
richiesto dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, in quanto la
dichiarazione
di
inammissibilità,
secondo
la
cui all’art.366 c.p.p. per mancata osservazione degli adempimenti
concorde
giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez.1,
Sent. n.24688 del 4.06.08, Rv.240594),preclude la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione anche se maturata in data
anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non
dedotta, né rilevata nel giudizio di merito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
p(
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 20 novembre 2013.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al