Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6860 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6860 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTINAVEZ MARALLANO ELVYN OSWALDO N. IL
19/06/1977
avverso la sentenza n. 457/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 20/11/2013

Motivi della decisione
Santinavez Marallano Elvyn Oswaldo ha proposto appello avverso la sentenza
del Tribunale di Monza in data 28.11.2011, con la quale è stata affermata la penale
responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod
strada, con condanna alla pena di C 2.000,00 di ammenda. Il deducente, con il
primo motivo chiede l’assoluzione per insufficienza di prova, osservando che gli
accertatori non hanno verificato l’eventuale titolarità di patente straniera da parte

Con il secondo motivo la parte si duole della entità del trattamento
sanzionatorio.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
Il Tribunale di Monza ha evidenziato che, all’esito di un controllo, risultava
accertato che Santinavez si era posto alla guida di un motoveicolo, senza avere
mai conseguito alcuna patente di guida. E, sulla scorta di tale evenienza, ha
affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato in iscrizione. Deve pure
considerarsi che il processo che occupa si è svolto in contumacia dell’imputato e
che la difesa non ha allegato alcuna documentazione attestante il conseguimento di
patente di guida all’estero, da parte del prevenuto.
Orbene, tanto chiarito, giova considerare che la giurisprudenza di legittimità
ha ripetutamente affermato che non spetta all’organo di accusa accertare se il
cittadino straniero che si ponga in Italia alla guida di un veicolo abbia o meno
conseguito la patente di guida nel Paese di origine ovvero se la patente estera sia
in corso di validità, al momento del fatto. Invero, con riguardo a tale tema di prova
si profila uno specifico onere di allegazione, in capo alla parte interessata,
soddisfatto il quale è dato procedere all’accertamento in sede giudiziale di tale
circostanza, se del caso anche mediante il ricorso ai poteri officiosi da parte del
giudice procedente, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. L’elemento costitutivo del
reato di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, infatti, consiste nel porsi alla guida
di un veicolo senza aver conseguito la patente; ed il possesso di patente estera in
corso di validità, per il cittadino straniero che si ponga alla guida di un veicolo in
Italia, rientra tra gli oneri conseguenti all’esercizio di tale specifica attività.
Preme, peraltro, considerare che l’esponente non allega al ricorso alcun
elemento indicativo dell’intervenuto conseguimento di patente di guida straniera da
parte di Santinavez. Deve allora richiamarsi il principio ripetutamente espresso
dalla Corte regolatrice, in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione
che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da

y.—

2

dell’imputato.

rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Rv. 246552).
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Deve considerarsi che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.

VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, previa concessione
delle attenuanti generiche ha rilevato che la pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.,
poteva essere contenuta in € 2.000,00 di amenda.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.

36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.

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