Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 686 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 686 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCACCINI FULVIO N. IL 04/07/1977
avverso la sentenza n. 3342/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

BOCCACCINI Fulvio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona del 12/12/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Macerata
del 17/7/2012 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno mesi
quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il delitto di ricettazione,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge
penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che, a suo avviso,
doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 624 cod. pen., si duole , inoltre, del
trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato alla gravità del fatto.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello . In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; in tal
senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali si è
ritenuto che il fatto contestato integrasse il delitto di ricettazione. La Corte
territoriale, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è
necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza
che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano
tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la
comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del
resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza
della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458;
sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione
del titolo risultato rubato, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un
acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato
(Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del

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t

17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l’elemento psicologico della ricettazione può
essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della
rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza
della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi
desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero
sospetto.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289

Quanto poi al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando, con adeguata
motivazione, di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce delle
modalità di esecuzione del reato e della personalità dell’imputato; detto giudizio
non appare censurabile in questa sede, non essendo il frutto di un mero arbitrio
o di un ragionamento illogico.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24/10/2016

del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

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