Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 686 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 686 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO PASQUALE N. IL 13/09/1974
avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Data Udienza: 03/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito altresì l’avv. Saverio Loiero, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Pasquale De Marco, con la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulle
circostanze aggravanti contestate (premeditazione, modalità crudeli, motivi
abbietti e futili e vincolo parentale con le vittime, i genitori) e con la
continuazione, alla pena di venti anni di reclusione per i reati di omicidio in
danno della madre Grazia Campisano e del padre Luigi De Marco (in Simeri Crichi
il 5/6/07) e di occultamento dei loro cadaveri (accertato in Cutro il 20/10/07).
Con sentenza del 10/05/2011 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena ad anni 18 di
reclusione e la misura di sicurezza ad anni cinque, confermando nel resto la
sentenza dell’11/05/2010.
Investita del ricorso della difesa, la prima sezione penale di questa Corte di
cassazione, con sentenza n. 2598/13 del 13/12/2012, annullava la sentenza
impugnata, rilevando, in primo luogo, la sequenza anomala verificatasi nel
processo, posto che il giudice di primo grado, dopo aver disposto una perizia
psichiatrica (che aveva escluso la capacità di intendere e di volere dell’imputato
all’epoca dei fatti), ne aveva disposta, legittimamente, una seconda, ma senza
spiegarne le ragioni. Inoltre, la Corte di assise di Catanzaro non aveva spiegato,
come pure sarebbe stato doveroso, le ragioni della preferenza accordata alla
seconda perizia rispetto alla prima, essendo mancata un’oggettiva ed
argomentata comparazione tra i due elaborati non basata solo sul maggior
credito accordato al secondo, che concludeva per la parziale capacità di
intendere e di volere in forza della negazione non patologica dei fatti – ad essi
però successiva – da parte dell’imputato (che li ha attribuiti a servizi segreti
stranieri, forse aiutati dalla criminalità organizzata locale). Anche la Corte di
assise di appello di Catanzaro non aveva spiegato le ragioni della preferenza
accordata alla seconda perizia rispetto alla prima, né era stato sufficientemente
motivato il diniego di un’ulteriore perizia.

2. Con sentenza del 09/05/2013, la Corte di assise di appello di Catanzaro,
giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza dell’11/05/2010, ha ridotto
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1. Con sentenza dell’11/05/2010 la Corte di assise di Catanzaro condannava

la pena inflitta all’imputato ad anni 18 di reclusione e la misura di sicurezza ad
anni cinque, confermandola nel resto.
La sentenza oggi impugnata sottolinea la possibilità del giudice del rinvio di
colmare la lacuna argomentativa della sentenza annullata utilizzando il materiale
probatorio già acquisito e rileva che le ragioni per le quali il giudice di primo
grado aveva disposto una seconda perizia si ricollegavano alle critiche mosse alla
prima dal consulente del pubblico ministero.
La Corte di merito illustra quindi le ragioni che hanno condotto ad aderire

senza disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale), tra le quali le
specifiche esperienze professionali dei periti, l’analisi – affiancata all’esame
psicopatologico dell’imputato svolto anche dai primi periti – di numerosi atti del
processo e della documentazione medica e medico-forense, l’esecuzione di una
serie di test molto articolata e l’utilizzo di criteri accreditati nella comunità
scientifica come quello di cui al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali; la seconda perizia è così giunta alla conclusione che l’imputato era
affetto non dal sistema delirante polimorfo di tipo stabile diagnosticato dalla
prima perizia, ma da schizofrenia paranoide, indicando al riguardo molteplici
argomentazioni ripercorse analiticamente dalla sentenza impugnata. La seconda
perizia ha preso poi in esame l’enfatizzazione dei sintomi della malattia posta in
essere dal De Marco e la sua consapevolezza circa il rilievo che la sintomatologia
potrebbe avere nella valutazione della sua imputabilità, giungendo alla
conclusione di escludere la possibilità di una negazione patologica dei fatti da
parte dell’imputato, non essendo emersi elementi psicopatologici tali da far
ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o al
momento del ricordo, con la realtà delle vicenda da lui posta in essere. Di qui la
conclusione, condivisa dalla sentenza impugnata, che il De Marco è soggetto
imputabile, ma che la sua capacità di intendere e di volere, al momento della
commissione dei gravi delitti a lui contestati era grandemente scemata.
Alle argomentazioni ricollegabili alla seconda perizia, la sentenza impugnata
aggiunge ulteriori considerazioni. Nel ripercorrere il fatto, in relazione al quale va
valutata la congruità dello stesso rispetto alla psicopatologia dalla quale
l’imputato risulta affetto, occorre tener conto che l’azione è stata
preventivamente pianificata attraverso una serie di “preparativi” idonei a
integrare la ritenuta circostanza aggravante della premeditazione. La
pianificazione, tradottasi nel preventivo acquisto del materiale da utilizzare
durante e dopo l’esecuzione degli omicidi, risulta del tutto compatibile con il
contegno successivamente assunto dall’imputato, ossia la negazione non già del
fatto, ma della sua responsabilità, negazione che ha assunto i connotati di una

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alle risultanze di cui alla seconda perizia (così decidendo allo stato degli atti

strategia difensiva attuata con conservata lucidità e in termini di continuità
rispetto alla pianificazione che ha preceduto il delitto. La continuità tra il prima e
il dopo – sottolinea ancora la sentenza impugnata – rende la negazione di
responsabilità espressione non della necessità dell’imputato di trasferire in forma
delirante un vissuto inaccettabile, ma di quanto già a monte aveva deliberato in
relazione alla fase successiva all’azione. La circostanza, osserva ancora la Corte
di merito, relativa alla “disorganizzazione” del tentativo dell’imputato di spostare
da sé l’attenzione per il delitto vale a connotare in termini di parziale imputabilità

“disorganizzazione”, sarebbero stati sussumibili nello schema della piena
imputabilità.

3. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di Pasquale De Marco, il difensore avv. Saverio Loiero, articolando
due motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 88 cod. pen. e agli artt.
530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.
Le argomentazioni della seconda perizia, che fanno da supporto alla
sentenza impugnata, appaiono dubbie e discutibili, avendo gli stessi periti
ribadito che essa è frutto di una determinazione puramente presuntiva: non
essendo stato possibile valutare con esattezza l’entità dell’interferenza della
patologia mentale di De Marco sulla capacità di intendere e di volere, in termini
del tutto presuntivi si è ipotizzato che tale interferenza sia stata in grado
scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. A
fronte della certezza dell’incidenza della psicopatologia del De Marco al momento
dei fatti, la conclusione alla quale è giunta la perizia è presuntiva e piena di
riserve, sicché è mancata qualsiasi prova scientifica idonea a fondare la
conclusione che l’imputato, al momento dei fatti, non fosse totalmente incapace
di intendere e di volere, circostanza, questa, che era già stata sottoposta
all’esame del primo giudice di appello, attraverso uno specifico punto dei motivi
del gravame, che si concludeva con la richiesta di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale al fine dell’espletamento di una terza perizia psichiatrica.
Non coincidendo la definizione di infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod.
pen. con quella di malattia mentale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente rientrano nel concetto di infermità tutte le possibili alterazioni
psicologiche che abbiano avuto un rapporto motivante con il delitto commesso e
la cui intensità sia tale da escludere o grandemente scemare la capacità sia di

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un agire e un volere che, in assenza di tali anomalie e di tale

percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del
trattamento punitivo. La mancata considerazione dell’infermità mentale
dell’imputato da parte dei giudici di appello ha determinato una violazione
dell’art. 88 cod. pen.
Anche la seconda sentenza della Corte di assise di appello risulta affetta
dalle medesime carenze motivazionali riscontrate nella prima, con palese
inosservanza dell’art. 530, comma 2, cod. proc. peri., non essendo stata
eliminata quella carenza probatoria circa l’imputabilità riscontrata dalla Corte di

ossia se il fatto sia stato commesso da persona imputabile, non è stato accertato
oltre ogni ragionevole dubbio, venendo, dunque, in rilievo la regola che impone
un esito assolutorio in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della
prova, anche quando esse riguardino l’imputabilità dell’autore del fatto. Non
essendo stata espletata una nuova perizia per colmare le lacune della
precedente, non è stata raggiunta la certezza circa la capacità di intendere e di
volere dell’imputato, che, pertanto, avrebbe dovuto essere assolto ex art. 530,
comma 2, cod. proc. pen.: di conseguenza, la sentenza impugnata appare
affetta da vizio di violazione di legge con riguardo a quest’ultima norma e deve
essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di
Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto.
3.2. Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, lett. e), e 605 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è affetta anche da palese illogicità della motivazione,
in quanto muove dall’erroneo presupposto secondo cui compito esclusivo del
giudice del rinvio era quello di decidere se fosse necessario disporre una terza
perizia psichiatrica e, nell’ipotesi negativa, di scegliere tra le soluzioni
prospettate dalla prima e dalla seconda perizia. In realtà, la sentenza di
annullamento della Corte di cassazione ha disposto il rinvio affinché la Corte di
assise di appello esprimesse ex novo un giudizio sull’imputabilità; a tal fine, la
Corte catanzarese avrebbe potuto – ma non necessariamente – avvalersi delle
perizie già in atti e, una volta ritenuta la capacità di intendere e di volere
dell’imputato basando tale decisione sulla seconda perizia, avrebbe dovuto, in
primo luogo, indicare le ragioni della preferenza accordata alla valutazione di tale
perizia; in secondo luogo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto elaborare una
motivazione, che, pur avendo la perizia come sostrato scientifico, fosse da
questa autonoma; infatti, non è sufficiente aderire a un elaborato peritale per
ritenere adeguatamente soddisfatto l’obbligo motivazionale, essendo, invece,
necessaria un giudizio autonomo sull’imputabilità, così come richiesto dalla Corte
di cassazione. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a riportare gli stralci

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cassazione con la sentenza di annullamento. Il nucleo centrale del processo,

della seconda perizia ritenuti idonei a renderla preferibile alla prima, senza
operare alcun giudizio autonomo sulla capacità di intendere e di volere
dell’imputato. Preso atto del fallimento dei vari tentativi di colmare le lacune
motivazionali, spetta ora alla Corte di cassazione «intervenire per mettere la
parola fine alla questione», versandosi nell’ipotesi prevista dall’art. 620, comma
1, lett. I), cod. proc. pen., dal momento che la manifesta illogicità della
motivazione non sembra rimediabile attraverso l’espletamento di un nuovo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
2.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la sentenza impugnata ha proceduto
al nuovo esame stabilito dalla sentenza della prima sezione di questa Corte.
La pronuncia di annullamento aveva censurato la «sequenza anomala» che
aveva condotto il giudice di primo grado a disporre la seconda perizia senza
offrire la necessaria giustificazione di tale scelta. Al riguardo, la sentenza
impugnata ha rilevato che le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva
disposto una nuova perizia si ricollegavano alle critiche, fondate su argomenti
ritenuti condivisibili, mosse alla prima perizia dal consulente del pubblico
ministero; tale motivazione, aderente alle risultanze processuali, risulta congrua,
tanto più che la stessa sentenza di annullamento aveva messo in evidenza la
legittimità della determinazione del giudice di primo grado circa l’espletamento di
un’ulteriore perizia.
La sentenza di annullamento aveva poi censurato le due pronunce di merito
per non aver spiegato le ragioni della preferenza accordata alla seconda perizia.
Al riguardo, la sentenza impugnata, oltre a far riferimento al profilo professionale
dei due autori della seconda perizia (profilo caratterizzato da «una maggiore
esperienza sul campo e una più specifica preparazione in ordine alla materia
oggetto dell’indagine»), ha valorizzato l’articolato procedimento seguito da essi,
che, oltre ad eseguire ‘esame psicopatologico espletato pure dai primi periti,
hanno esaminato numerosi atti del procedimento e documenti medici e medicoforensi, realizzando altresì, a differenza degli autori della prima perizia,
un’articolata serie di test (puntualmente richiamati dal giudice del rinvio) e
traendo da essi risultanze di sicura importanza.
Inoltre, la sentenza impugnata ha ricostruito analiticamente il ragionamento
alla base della seconda perizia, richiamando i molteplici – e, dalla Corte di

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giudizio di rinvio.

merito, condivisi – motivi che hanno condotto, per un verso, alla conclusione
secondo cui l’imputato era affetto non da quel «sistema delirante polimorfo di
tipo stabile» diagnosticato dalla prima perizia, ma da «schizofrenia paranoide» e,
per altro verso, all’esclusione della possibilità di una negazione patologica dei
fatti da parte dell’imputato, non essendo emersi elementi psicopatologici tali da
far ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o
al momento del ricordo, con la realtà della vicenda da lui posta in essere.
Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata risulta idonea

«oggettiva ed argomentata comparazione tra i due elaborati» richiesta: la
sentenza impugnata, infatti, ha offerto un’articolata rassegna dell’iter
motivazionale seguito dai periti e, in relazione ad esso, dell’argomentata
adesione della Corte di merito.
Le risultanze offerte dalla seconda perizia e l’adesione ad esse della Corte di
assise di appello di Catanzaro sono altresì indicate dalla sentenza impugnata a
sostegno della scelta di non procedere ad una nuova perizia, profilo, questo, sul
quale pure la sentenza di annullamento n. 2598/13 di questa Corte aveva
rilevato una motivazione insufficiente.
2.2. A fronte di un riferimento al rapporto tra la definizione di infermità
mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. e quella di malattia mentale inidoneo, per la
sua genericità, a tradursi in una specifica critica alla decisione della Corte di
assise di appello di Catanzaro, il nucleo essenziale del primo motivo di ricorso
censura la sentenza impugnata in quanto anch’essa si è basata sulla seconda
perizia, le cui conclusioni circa il vizio parziale di mente riconosciuto nel caso di
specie risultano frutto di una determinazione puramente presuntiva; basata sul
medesimo supporto tecnico utilizzato dal primo collegio di secondo grado, la
seconda sentenza di appello risulta affetta dalle «medesime carenze
motivazionali» riscontrate nella prima, sicché, non essendo stata raggiunta la
certezza circa la capacità di intendere e di volere dell’imputato, questi doveva
essere assolto a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Al riguardo deve rilevarsi che il percorso argomentativo della Corte di assise
di appello in sede di rinvio non si esaurisce nel riferimento ai – pur condivisi elementi valutativi offerti dalla seconda perizia. Nell’ambito di tali elementi
valutativi, infatti, un particolare rilievo è attribuito, per un verso, alla conclusione
secondo cui l’imputato è risultato affetto non da quel «sistema delirante
polimorfo di tipo stabile» diagnosticato dalla prima perizia, ma da «schizofrenia
paranoide»; e, per altro verso, alla considerazione della «enfatizzazione dei
sintomi della malattia posta in essere dal De Marco» e della «sua consapevolezza
circa il rilievo che la sua sintomatologia potrebbe avere al momento della

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a rispondere alla censura della sentenza di annullamento, avendo assicurato la

valutazione della sua imputabilità», giungendo alla conclusione – ritenuta dalla
sentenza impugnata logica e frutto dell’attento esame di tutti i dati a
disposizione dei periti – dell’esclusione della possibilità di una negazione
patologica dei fatti da parte dell’imputato (che, come si è visto, li ha attribuiti
all’intervento di servizi segreti stranieri, forse con l’aiuto della criminalità
organizzata locale), non essendo emersi elementi psicopatologici tali da far
ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o al
momento del ricordo, con la realtà della vicenda da lui posta in essere.

dell’imputato non ha formato oggetto delle critiche del ricorso circa il carattere
presuntivo di tale valutazione, critiche rivolte, invece, alle conclusioni della
seconda perizia in ordine all’infermità parziale riconosciuta al De Marco. Proprio
sull’esclusione della possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte
dell’imputato si innestano le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Corte di
assise di appello, che ha valorizzato le modalità sostanzialmente incontestate del
fatto, rimarcando la “pianificazione” preventiva realizzata dall’imputato
attraverso la serie di “preparativi” illustrati richiamando alcune risultanze
processuali. Tale “pianificazione” è posta in correlazione con la negazione non
patologica dei fatti da parte dell’imputato ritenuta dalla seconda perizia: la
correlazione instaurata dal giudice del rinvio mette in luce la «continuità tra il
prima e il dopo», il che, osserva la sentenza impugnata, «rende la negazione di
responsabilità non l’espressione della necessità (rilevata da parte dei primi periti)
dell’imputato di trasferire in forma delirante un vissuto inaccettabile, quanto
l’espressione di quanto già a monte, in piena congruità rispetto alla pianificazione
dell’omicidio, egli aveva deliberato in relazione alla fase susseguente l’azione».
Attraverso il percorso argomentativo appena sintetizzato, la sentenza
ricollega la conclusione sul riconoscimento del vizio parziale di mente alla
“disorganizzazione” – pure rilevata dalla seconda perizia – del tentativo
dell’imputato di spostare da sé l’attenzione per i fatti. L’esclusione del vizio totale
di mente è, invece, ricollegata, per un verso, a dati processuali relativi allo
svolgimento dei fatti sostanzialmente incontestati e, per altro verso, alla
valutazione peritale circa il carattere non patologico della negazione dei fatti da
parte dell’imputato, valutazione non attinta dalle censure del ricorso sul
carattere presuntivo delle conclusioni cui è giunta la seconda perizia.
Il percorso argomentativo seguito risulta coerente con i dati probatori
richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica, del resto neppure
denunciate dal ricorrente, che, da un lato, ha ricollegato le prospettate carenze
motivazionali della sentenza impugnata alle conclusioni presuntive della seconda
perizia, ma, dall’altro, non ha considerato né la correlazione da essa delineata

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L’esclusione della possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte

tra la negazione non patologica dei fatti e i “preparativi” che li hanno preceduti,
né, di conseguenza, il giudizio circa la «continuità tra il prima e il dopo» operato
dalla Corte di assise di appello catanzarese nella complessiva valutazione della
vicenda. Il confronto critico da parte del giudice di merito con le valutazioni dei
periti e il necessario riferimento alle risultanze processuali hanno dunque
caratterizzato l’esame della Corte catanzarese, in linea con l’indirizzo della
giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora le conclusioni degli esperti che
hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull’imputato siano

provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve
necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le
opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia
dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di
non dovere seguire e se, nell’effettuare tale operazione, abbia tenuto
costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste
confrontato le tesi recepite (Sez. 1, n. 8076 del 24/05/2000 – dep. 07/07/2000,
P.G. in proc. Stevanin, Rv. 216613).
Pertanto, nel complessivo iter motivazionale della Corte di merito, la
correlazione operata dalla sentenza impugnata tra i “preparativi” accertati nel
processo e la successiva, non patologica, negazione dei fatti da parte
dell’imputato rappresenta una base giustificativa del riconoscimento del vizio
parziale di mente non compromessa dalle censure proposte nel ricorso. D’altra
parte, la valorizzazione della «continuità tra il prima e il dopo» operata dalla
sentenza impugnata mostra che il giudice del rinvio ha tenuto conto,
superandolo, del rilievo, svolto incidentalmente dalla sentenza di annullamento
della Corte di cassazione, afferente al carattere solo successivo, rispetto ai fatti,
della negazione non patologica degli stessi. Pertanto, le carenze motivazionali
della sentenza impugnata denunciata dal ricorso non sussistono, sicché il primo
motivo è infondato.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente il giudice del rinvio avrebbe dovuto esprimere un
giudizio autonomo sull’imputabilità, che, sebbene ancorato alla perizia, fosse da
questa distinto.
In realtà, il percorso argomentativo richiamato esaminando il primo motivo
corrisponde a quel giudizio autonomo sull’imputabilità di cui il ricorrente lamenta
la mancanza. E’, invece, il ricorso che, trascurando la disamina critica della parte
della sentenza impugnata in cui si sviluppa l’anzidetto percorso motivazionale
(quella riportata nel paragrafo 6), svaluta il complessivo apparato argomentativo

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insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del

assunto a fondamento della decisione. Il che rende ragione della manifesta
infondatezza del motivo.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q. M.

processuali.
Così deciso il 03/12/2013

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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