Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6859 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6859 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSARIN MOSE’ N. IL 13/10/1979
avverso la sentenza n. 345/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
19/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
Data Udienza: 20/11/2013
T.
(
Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
oltre che generico perché proposto per motivi manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di
cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad
essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Pi
Tessarin Mosè, imputato in ordine al reato p.e p. dall’articolo
590, commi 1 e 3 c.p. e in ordine al reato previsto dagli articoli
577 n.4,582,594,612 c.p., con la recidiva ex art.99, quarto comma
c.p., -fatto commesso il 4.09.2007- ricorre per cassazione contro
la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo violazione di legge in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui
all’articolo 129 c.p.p..
la condanna del
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
questi
motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2013
Per