Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6858 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6858 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENE VIOREL N. IL 08/03/1984
avverso la sentenza n. 14949/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 20/11/2013

Fatto e diritto

TENE VIOREL ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente.

Con il ricorso ci si duole del giudizio di responsabilità, proponendo come tema quello del

estera e se fosse residente in Italia da oltre un anno. Si lamenta poi il diniego delle
attenuanti generiche [motivato dal giudice sulla base dell’assenza di elementi favorevoli].

La doglianza sulla responsabilità è generica e indimostrata, attingendo un
apprezzamento del compendio probatorio – concordemente sviluppato in primo gradosatisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l’imputato.

La questione è del resto proposta in via meramente ipotetica, imponendo un
accertamento, che non risolta sollecitato in sede di merito, che la Corte non può certo
compiere, a fortiori in presenza di ricorso meramente assertivo.

In altri termini, è nota la disciplina di cui si vorrebbe invocare l’applicazione, quale era
vigente all’epoca dei fatti: la condotta dello straniero residente in Italia alla guida di
veicolo con patente estera non convertibile (perché non rilasciata da uno Stato
comunitario o da uno dei Paesi non comunitari con i quali, a condizione di reciprocità, è
prevista la possibilità di sostituire la patente) ha una disciplina diversificata. Allo
straniero, intanto, è certamente consentito guidare in Italia con la patente estera, se
valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia. Lo straniero,
residente in Italia da meno di un anno, che però guidi con patente straniera scaduta di
validità, commette l’illecito amministrativo di cui all’articolo 126, comma 7, del codice
della strada; al pari dello straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con
patente straniera ancora in corso di validità. Risponde, invece, del reato di guida senza
patente lo straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente estera non
più in corso di validità.

Ma di tale disciplina non può farsi applicazione proprio perché non è la sede di legittimità
dove possono essere proposte questioni di fatto.

Inaccoglibile anche l’altra doglianza, tra l’altro assertivamente formulata.

mancato approfondimento del fatto che l’imputato fosse o no in possesso di patente

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè

senso, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz’altro escludersi, anche perché, secondo principio pacifico, in tema
di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione
normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole
all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non
codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere
data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne
affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi
che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio
(Sezione IV, 28 maggio 2013, Hoxha).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore

DE

residente

della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., in tal

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