Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6857 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6857 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALESE ANTONIO N. IL 13/04/1963
avverso l’ordinanza n. 13/2007 CORTE APPELLO di Bk , dei
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MIA
GNI.
Data Udienza: 20/11/2013
Motivi della decisione
Palese Antonio ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Bari in data 27.02.2012, con la quale è stata
rigettata la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione che era stata proposta
dal medesimo esponente.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte regolatrice ha invero chiarito che in tema di riparazione per
avverso la decisione della corte d’appello deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione e che
non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato (cfr. Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 38003 del 19/09/2002, dep. 12/11/2002, Rv. 223185).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dìchìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013.
ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione