Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6856 del 20/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6856 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VONA ADRIANO N. IL 20/11/1981
avverso la sentenza n. 100216/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 11/07/201Z
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 20/11/2013
Fatto e diritto
VONA Adriano ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e guida in stato di
alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, deducendo carenza di
motivazione della medesima sia in ordine alla congruità della pena sia in ordine
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo della censura ( carenza di motivazione sulla congruità della pena) va
ricordato che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo
alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche- alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione
VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.
Anche la seconda censura è manifestamente infondata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
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all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2013
Il Consigliere estensore
in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,