Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6855 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6855 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNASCONI JOELSON N. IL 17/01/1983
avverso la sentenza n. 11556/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 20/11/2013

38508/2012

Con sentenza del 10.1.2012 il Tribunale di Roma ha condannato l’imputato
alla pena di 4000,00 euro di ammenda per ciascuno dei contestati reati di
rifiuto di sottoporsi al test per il controllo alcolimetro e per la verifica della
assunzione di sostanze stupefacenti, fatti commessi il 1.8.2009.
Ha presentato appello il difensore chiedendo l’assoluzione dell’imputato che
andava ritenuto in stato confusionale; lamenta altresì il mancato
riconoscimento della continuazione tra i due fatti oggetto del procedimento e
altro fatto già oggetto di una sentenza di applicazione pena, nonché la
eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche e
della sospensione condizionale della pena.
Il giudice ha ritenuto di applicare all’imputato la pena dell’ammenda; sul punto
non vi è stata impugnazione del pubblico ministero e dunque la sentenza deve
ritenersi inappellabile.
L’appello va dunque valutato alla stregua dei principi che regolano il ricorso per
cassazione e va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto proposto
da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto
dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione
degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento
dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme
processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di
impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere
i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe
dovuto essere proposta e sottosta quindi alla regola della necessità di
sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell’ albo speciale della Corte di
cassazione (da ultimo sez. III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729).

p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 500,00 (cinquecento /00)
euro in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso il 20.11.2013

Motivi della decisione

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